Sentenza 119/1980 (ECLI:IT:COST:1980:119)
Massima numero 9748
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
17/07/1980; Decisione del
17/07/1980
Deposito del 23/07/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 119/8O. TRIBUTI (IN GENERE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - D.L. 5 NOVEMBRE 1973, N. 660, ART. 6 - QUESTIONE RIPROPOSTA SULLA BASE DI NUOVI ARGOMENTI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA VARIE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI (AMMETTENDO OD ESCLUDENDO IRRAGIONEVOLMENTE DAL CONDONO) - INSUSSISTENZA - DIVERSITA' TRA PENDENZE E CONTROVERSIE SUL DEBITO D'IMPOSTA E PENDENZE E CONTROVERSIE SULLE SANZIONI ACCESSORIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 119/8O. TRIBUTI (IN GENERE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - D.L. 5 NOVEMBRE 1973, N. 660, ART. 6 - QUESTIONE RIPROPOSTA SULLA BASE DI NUOVI ARGOMENTI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA VARIE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI (AMMETTENDO OD ESCLUDENDO IRRAGIONEVOLMENTE DAL CONDONO) - INSUSSISTENZA - DIVERSITA' TRA PENDENZE E CONTROVERSIE SUL DEBITO D'IMPOSTA E PENDENZE E CONTROVERSIE SULLE SANZIONI ACCESSORIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 6 d.l. 5 novembre 1973 n. 660 conv. in l. 19 dicembre 1973 n. 823 che disciplinando il cosiddetto condono tributario prevede il beneficio della riduzione del cinquanta per cento dell'imposta richiesta solo quando sono controversi il tributo e gli accessori, ma non anche quando risulti contestato soltanto il pagamento della soprattassa non discrimina irragionevolmente i contributi poiche` le soprattasse, per la maggiore facilita` di determinazione, non rientrano nell'obiettivo, perseguito dal legislatore, di definire con la massima rapidita` i casi controversi. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
L'art. 6 d.l. 5 novembre 1973 n. 660 conv. in l. 19 dicembre 1973 n. 823 che disciplinando il cosiddetto condono tributario prevede il beneficio della riduzione del cinquanta per cento dell'imposta richiesta solo quando sono controversi il tributo e gli accessori, ma non anche quando risulti contestato soltanto il pagamento della soprattassa non discrimina irragionevolmente i contributi poiche` le soprattasse, per la maggiore facilita` di determinazione, non rientrano nell'obiettivo, perseguito dal legislatore, di definire con la massima rapidita` i casi controversi. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte