Sentenza 121/1980 (ECLI:IT:COST:1980:121)
Massima numero 9507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
17/07/1980; Decisione del
17/07/1980
Deposito del 23/07/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9508
Titolo
SENT. 121/80 A. ELEZIONI - REATI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BENEFICI DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA - DIVIETO DI CONCESSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 121/80 A. ELEZIONI - REATI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - BENEFICI DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA - DIVIETO DI CONCESSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
A seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1973, n. 933, che ha abrogato l'art. 113, ult. comma, del t.u. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ossia la disposizione che vietava di applicare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale per i reati elettorali commessi in occasione delle elezioni politiche previsti dal medesimo t.u., e` venuta a mancare qualsiasi valida ragione che giustifichi il permanere, in tema di concessione dei detti benefici, di un trattamento piu` severo per i reati commessi in occasione di elezioni per i consigli dei comuni, delle province e delle regioni a statuto ordinario. Ammesso, infatti, che il principio democratico (artt. 1, 48, 55, 56, 75, 122 Cost.) conferisca alla materia elettorale tale rilievo da giustificare la deroga al diritto penale comune in tema di benefici applicabili dal giudice, e` tuttavia del tutto irrazionale ed arbitraria l'ulteriore differenziazione interna alla materia determinatasi per effetto dello jus superveniens, che ha prodotto intollerabili disparita` di trattamento di situazioni quantomeno analoghe. Per il gioco dei rinvii tra diversi corpi di norme, risulta invero che il divieto di applicazione dei benefici in questione non e` piu` operante per i reati commessi in occasione di elezioni politiche, di referendum statali, di elezioni degli organi rappresentativi delle regioni a statuto speciale e di referendum regionali, cosi` come non e` mai stato operante per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, mentre la deroga al diritto comune costituita dal detto divieto e` stata mantenuta per le elezioni degli organi rappresentativi dei comuni, delle province e delle regioni a statuto ordinario. Tale deroga non puo` trovare giustificazione ne` nella diversita` dei procedimenti elettivi, in quanto il principio democratico potrebbe se mai comportare, considerata la maggiore importanza da questo punto di vista delle elezioni politiche nazionali ed europee, una maggiore severita` proprio per la violazione delle norme penali previste per queste elezioni; ne` nel fatto che successivamente all'abrogazione dell'art. 113 d.P.R. n. 361 del 1957 sia stato elevato il limite massimo per fruire del beneficio, in quanto piu` l'istituto si dilata piu` appare grave la deroga al diritto comune divenuto ancor piu` benigno; ne` nelle norme che impongono il giudizio direttissimo con o senza l'arresto in flagranza, in quanto vigono numerose leggi speciali che impongono il giudizio direttissimo senza escludere l'applicabilita` della sospensione condizionale della pena. Va in ogni caso chiarito che la sospensione condizionale dell'esecuzione della condanna ha per oggetto solamente l'espiazione della pena inflitta e non si estende ne` influisce in ordine alle pene accessorie, onde la concessione del beneficio non tocca ne` l'interdizione dai pubblici uffici ne` la sospensione del diritto elettorale quando conseguono alla condanna per reati previsti dalle leggi sulle elezioni politiche o amministrative. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 102, ultimo comma, del t.u. per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale dispone, per i reati elettorali previsti dal medesimo t.u., il divieto di applicare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. - cfr. Ss. nn. 48/1962, 45/1967, 26/1970, 174/1973; Ordd. nn. 8/1964, 85/1964, 21/1972, 23/1972.
A seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1973, n. 933, che ha abrogato l'art. 113, ult. comma, del t.u. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ossia la disposizione che vietava di applicare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale per i reati elettorali commessi in occasione delle elezioni politiche previsti dal medesimo t.u., e` venuta a mancare qualsiasi valida ragione che giustifichi il permanere, in tema di concessione dei detti benefici, di un trattamento piu` severo per i reati commessi in occasione di elezioni per i consigli dei comuni, delle province e delle regioni a statuto ordinario. Ammesso, infatti, che il principio democratico (artt. 1, 48, 55, 56, 75, 122 Cost.) conferisca alla materia elettorale tale rilievo da giustificare la deroga al diritto penale comune in tema di benefici applicabili dal giudice, e` tuttavia del tutto irrazionale ed arbitraria l'ulteriore differenziazione interna alla materia determinatasi per effetto dello jus superveniens, che ha prodotto intollerabili disparita` di trattamento di situazioni quantomeno analoghe. Per il gioco dei rinvii tra diversi corpi di norme, risulta invero che il divieto di applicazione dei benefici in questione non e` piu` operante per i reati commessi in occasione di elezioni politiche, di referendum statali, di elezioni degli organi rappresentativi delle regioni a statuto speciale e di referendum regionali, cosi` come non e` mai stato operante per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, mentre la deroga al diritto comune costituita dal detto divieto e` stata mantenuta per le elezioni degli organi rappresentativi dei comuni, delle province e delle regioni a statuto ordinario. Tale deroga non puo` trovare giustificazione ne` nella diversita` dei procedimenti elettivi, in quanto il principio democratico potrebbe se mai comportare, considerata la maggiore importanza da questo punto di vista delle elezioni politiche nazionali ed europee, una maggiore severita` proprio per la violazione delle norme penali previste per queste elezioni; ne` nel fatto che successivamente all'abrogazione dell'art. 113 d.P.R. n. 361 del 1957 sia stato elevato il limite massimo per fruire del beneficio, in quanto piu` l'istituto si dilata piu` appare grave la deroga al diritto comune divenuto ancor piu` benigno; ne` nelle norme che impongono il giudizio direttissimo con o senza l'arresto in flagranza, in quanto vigono numerose leggi speciali che impongono il giudizio direttissimo senza escludere l'applicabilita` della sospensione condizionale della pena. Va in ogni caso chiarito che la sospensione condizionale dell'esecuzione della condanna ha per oggetto solamente l'espiazione della pena inflitta e non si estende ne` influisce in ordine alle pene accessorie, onde la concessione del beneficio non tocca ne` l'interdizione dai pubblici uffici ne` la sospensione del diritto elettorale quando conseguono alla condanna per reati previsti dalle leggi sulle elezioni politiche o amministrative. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 102, ultimo comma, del t.u. per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale dispone, per i reati elettorali previsti dal medesimo t.u., il divieto di applicare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. - cfr. Ss. nn. 48/1962, 45/1967, 26/1970, 174/1973; Ordd. nn. 8/1964, 85/1964, 21/1972, 23/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte