Sentenza 230/2020 (ECLI:IT:COST:2020:230)
Massima numero 42552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
20/10/2020; Decisione del
20/10/2020
Deposito del 04/11/2020; Pubblicazione in G. U. 11/11/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione in ordine alla esclusa possibilità di addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione in ordine alla esclusa possibilità di addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di adeguata motivazione in ordine alla esclusa possibilità di addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 e 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000. Il rimettente non ha mancato di prendere in considerazione la praticabilità di una via ermeneutica volta a riconoscere la tutela richiesta dalle ricorrenti, ma è poi pervenuto ad escluderla per l'ostacolo, a suo avviso non superabile, rinvenibile nella lettera (in particolare nell'incipit) dell'indicato art. 1, comma 20; attiene invece al merito, e non più all'ammissibilità della questione, la condivisione o meno del presupposto interpretativo della normativa censurata. (Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020, n. 11 del 2020, n. 189 del 2019, n. 187 del 2019 e n. 179 del 2019).
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di adeguata motivazione in ordine alla esclusa possibilità di addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 e 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000. Il rimettente non ha mancato di prendere in considerazione la praticabilità di una via ermeneutica volta a riconoscere la tutela richiesta dalle ricorrenti, ma è poi pervenuto ad escluderla per l'ostacolo, a suo avviso non superabile, rinvenibile nella lettera (in particolare nell'incipit) dell'indicato art. 1, comma 20; attiene invece al merito, e non più all'ammissibilità della questione, la condivisione o meno del presupposto interpretativo della normativa censurata. (Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020, n. 11 del 2020, n. 189 del 2019, n. 187 del 2019 e n. 179 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge
20/05/2016
n. 76
art. 1
co. 20
decreto del Presidente della Repubblica
03/11/2000
n. 396
art. 29
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte