Sentenza 122/1980 (ECLI:IT:COST:1980:122)
Massima numero 9562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
17/07/1980; Decisione del
17/07/1980
Deposito del 23/07/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9563
Titolo
SENT. 122/80 A. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - CESSIONE ALLOGGI IN PROPRIETA' - PREZZO DI CESSIONE - SUA DETERMINAZIONE IN RELAZIONE ALLA AVVENUTA O NON AVVENUTA STIPULA DEL CONTRATTO AD UNA DATA DETERMINATA, PER EFFETTO DI UNA NUOVA NORMATIVA - PRESUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA ASSEGNATARI TITOLARI DELLO STESSO DIRITTO DI RISCATTO DEGLI ALLOGGI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - RAZIONALITA' DELLA NUOVA DISCIPLINA COMPORTANTE LA REVISIONE DEI PRINCIPI DI FAVORE PRECEDENTEMENTE ACCOLTI, IN FUNZIONE DELLA CRISI ECONOMICA E STRUTTURALE DEL SETTORE - NON SUSSISTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 122/80 A. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - CESSIONE ALLOGGI IN PROPRIETA' - PREZZO DI CESSIONE - SUA DETERMINAZIONE IN RELAZIONE ALLA AVVENUTA O NON AVVENUTA STIPULA DEL CONTRATTO AD UNA DATA DETERMINATA, PER EFFETTO DI UNA NUOVA NORMATIVA - PRESUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA ASSEGNATARI TITOLARI DELLO STESSO DIRITTO DI RISCATTO DEGLI ALLOGGI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - RAZIONALITA' DELLA NUOVA DISCIPLINA COMPORTANTE LA REVISIONE DEI PRINCIPI DI FAVORE PRECEDENTEMENTE ACCOLTI, IN FUNZIONE DELLA CRISI ECONOMICA E STRUTTURALE DEL SETTORE - NON SUSSISTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La nuova disciplina della cessione degli alloggi di edilizia popolare, recata dagli artt. 27, comma 2^, e 28 della l. 8 agosto 1977 n. 513, e` la risultante di una scelta legislativa di politica economica e come tale rientrante nella discrezionalita` del legislatore. La innovazione dei prezzi di cessione degli alloggi, rispetto ai criteri piu` favorevoli previgenti per le domande di riscatto gia` presentate ed in pendenza della stipula del relativo contratto, non determina disparita` di trattamento tra assegnatari per effetto del riferimento al momento della stipula del contratto ai fini della operativita` delle nuove norme, dal momento che permane negli interessati la titolarita` del diritto soggettivo alla cessione in proprieta` e la stipula del contratto non e` atto rimesso alla discrezionalita` dell'ente. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, non contrasta con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato ad una stessa categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, in relazione al verificarsi di circostanze di fatto che debbono ritenersi una inevitabile conseguenza della successione delle norme. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28 della l. 8 agosto 1977 n. 513, in riferimento all'art. 3 Cost.). cfr.: Sentt. nn. 109/71, 69/75, 63/77.
La nuova disciplina della cessione degli alloggi di edilizia popolare, recata dagli artt. 27, comma 2^, e 28 della l. 8 agosto 1977 n. 513, e` la risultante di una scelta legislativa di politica economica e come tale rientrante nella discrezionalita` del legislatore. La innovazione dei prezzi di cessione degli alloggi, rispetto ai criteri piu` favorevoli previgenti per le domande di riscatto gia` presentate ed in pendenza della stipula del relativo contratto, non determina disparita` di trattamento tra assegnatari per effetto del riferimento al momento della stipula del contratto ai fini della operativita` delle nuove norme, dal momento che permane negli interessati la titolarita` del diritto soggettivo alla cessione in proprieta` e la stipula del contratto non e` atto rimesso alla discrezionalita` dell'ente. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, non contrasta con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato ad una stessa categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, in relazione al verificarsi di circostanze di fatto che debbono ritenersi una inevitabile conseguenza della successione delle norme. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28 della l. 8 agosto 1977 n. 513, in riferimento all'art. 3 Cost.). cfr.: Sentt. nn. 109/71, 69/75, 63/77.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte