Sentenza 122/1980 (ECLI:IT:COST:1980:122)
Massima numero 9563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
17/07/1980; Decisione del
17/07/1980
Deposito del 23/07/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9562
Titolo
SENT. 122/80 B. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - CESSIONE ALLOGGI IN PROPRIETA' - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE - RIDUZIONE DEL PREZZO NEL CASO DI PAGAMENTO IN CONTANTI - PRESUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA COLORO CHE CONSEGUONO LA PROPRIETA' DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA (L. N. 513 DEL 1977) E COLORO CHE L'ABBIANO GIA' CONSEGUITA - RAZIONALITA' DELLA DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 122/80 B. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - CESSIONE ALLOGGI IN PROPRIETA' - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE - RIDUZIONE DEL PREZZO NEL CASO DI PAGAMENTO IN CONTANTI - PRESUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA COLORO CHE CONSEGUONO LA PROPRIETA' DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA (L. N. 513 DEL 1977) E COLORO CHE L'ABBIANO GIA' CONSEGUITA - RAZIONALITA' DELLA DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La nuova disciplina recata dagli artt. 27, comma 2^, e 28 della l. 8 agosto 1977, n. 513, in tema di riduzione del prezzo di cessione degli alloggi di edilizia economica e popolare in caso di pagamento in contanti, non determina una ingiustificata disparita` di trattamento tra i soggetti che conseguono la proprieta` dopo l'entrata in vigore delle nuove norme e coloro che l'abbiano invece gia` conseguita senza il suddetto beneficio, dal momento che le condizioni di maggior favore previste per i pagamenti in contanti (rispetto a quelli a rate) rispondono ad un criterio di razionalita` in considerazione della carente disponibilita` di fondi nel settore e della funzione correttiva svolta al riguardo dalla riscossione dei prezzi in contanti piuttosto che a mezzo di lunghe rateazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28 della l. 8 agosto 1977 n. 513 in riferimento all'art. 3 Cost.).
La nuova disciplina recata dagli artt. 27, comma 2^, e 28 della l. 8 agosto 1977, n. 513, in tema di riduzione del prezzo di cessione degli alloggi di edilizia economica e popolare in caso di pagamento in contanti, non determina una ingiustificata disparita` di trattamento tra i soggetti che conseguono la proprieta` dopo l'entrata in vigore delle nuove norme e coloro che l'abbiano invece gia` conseguita senza il suddetto beneficio, dal momento che le condizioni di maggior favore previste per i pagamenti in contanti (rispetto a quelli a rate) rispondono ad un criterio di razionalita` in considerazione della carente disponibilita` di fondi nel settore e della funzione correttiva svolta al riguardo dalla riscossione dei prezzi in contanti piuttosto che a mezzo di lunghe rateazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28 della l. 8 agosto 1977 n. 513 in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte