Sentenza 125/1980 (ECLI:IT:COST:1980:125)
Massima numero 10016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  17/07/1980;  Decisione del  17/07/1980
Deposito del 23/07/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10015


Titolo
SENT. 125/80 B. SCIOPERO E SERRATA - SCIOPERO DEI PUBBLICI DIPENDENTI - INTERFERENZE CON INTERESSI E SERVIZI ESSENZIALI - MISURE ATTE A TUTELARE QUESTI ULTIMI SENZA COARTARE LA VOLONTA' DEL LAVORATORE SCIOPERANTE - FATTISPECIE - CANCELLIERI ED UFFICIALI GIUDIZIARI - SOSTITUZIONE CON ALTRO PERSONALE IN CASO DI SCIOPERO - LEGITTIMITA' - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON ALTRI PUBBLICI DIPENDENTI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In materia di sciopero dei pubblici dipendenti, non puo` contestarsi la legittimita` di misure (normative e organizzative), quali la sostituzione degli scioperanti con altro personale, che, senza in nulla coartare la liberta` del lavoratore il quale abbia inteso scioperare, tendano a contenere gli effetti dannosi dello sciopero stesso, specie ove ricadano su servizi pubblici essenziali come, nel caso delle disposizioni denunciate, la funzione giurisdizionale. Ne` e` violato il principio di eguaglianza, in quanto la possibilita` di sostituire i funzionari scioperanti (nella specie, cancellieri) con altro personale si fonda sulla particolare importanza delle loro funzioni e l'indifferibilita` del loro espletamento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 40 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, e - in riferimento agli artt. 3 e 40 Cost. - dell'art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, i quali rispettivamente prevedono la sostituzione, in caso di mancanza o impedimento, degli ufficiali giudiziari e dei cancellieri e segretari con messi di conciliazione e con notai e segretari comunali).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte