Sentenza 132/1980 (ECLI:IT:COST:1980:132)
Massima numero 9834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  18/07/1980;  Decisione del  18/07/1980
Deposito del 30/07/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9835  9836  9837  9838


Titolo
SENT. 132/80 A. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - REQUISITI PER LA PROROGA LEGALE - LIMITE DI REDDITO CON ESCLUSIONE DEL PARAMETRO DEL CARICO FAMILIARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In una regolamentazione volta a favorire classi meno abbienti, quale quella vincolistica degli immobili urbani destinati ad uso di abitazione, e` giustificata la disparita` di trattamento tra conduttori meritevoli di particolare tutela, ed aventi percio` diritto alla proroga, e conduttori ai quali non v'e` motivo di attribuire tale diritto. La scelta degl'indici di differenziazione tra conduttori, purche` non palesemente irragionevoli, rientra nell'ambito di quella discrezionale valutazione della situazione economica e di mercato, riservata al legislatore, il quale, di volta in volta, ha fatto riferimento, in ragione dello scopo perseguito, ad una varieta` di parametri (data di stipula del contratto, caratteristiche non di lusso dell'immobile, superficie dello stesso, numero dei vani abitabili, indice di affollamento, ecc.) cui pero`, ha accompagnato, a far tempo dal 1967, il requisito del reddito annuo del conduttore, prescrivendo che lo stesso non dovesse superare un determinato ammontare, progressivamente lievitato nel succedersi temporale dei provvedimenti vincolistici. Con cio` si e` voluta ancorare la linea di demarcazione ad un dato obiettivo (il reddito percetto), che evitasse difficolta` di accertamento e rendesse facile e spedita la risoluzione delle possibili controversie, esigenze di semplicita` e speditezza, queste, che si e` temuto di sacrificare ove si fosse, invece, conferito rilievo al dato soggettivo degli oneri gravanti sul conduttore per il sostentamento proprio e dei suoi piu` o meno numerosi familiari. Il legislatore, pertanto, cosi` operando, non ha oltrepassato i limiti di quella discrezionalita` che indubbiamente gli spetta nella individuazione di categorie e di situazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - a) dell'art. 1 del D.L. 25 giugno 1975 n. 255, nel testo sostituito dalla L. di conversione 31 luglio 1975 n. 363; b) dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 849, nel testo sostituito dalla L. di conversione 21 febbraio 1977 n. 28; c) dell'art. 1, comma secondo, del D.L. 17 giugno 1977 n. 326, nel testo modificato dalla L. di conversione 8 agosto 1977 n. 510; d) dell'art. 1, comma secondo, del D.L. 28 ottobre 1977 n. 778, convertito con modificazioni in L. 23 dicembre 1977 n. 928; e) dell'art. 1, comma secondo del D.L. 30 marzo 1978 n. 77, convertito nella L. 24 maggio 1978 n. 220). - cfr. S.n. 132/1972; 225/1976:

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte