Sentenza 132/1980 (ECLI:IT:COST:1980:132)
Massima numero 9835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  18/07/1980;  Decisione del  18/07/1980
Deposito del 30/07/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9834  9836  9837  9838


Titolo
SENT. 132/80 B. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - MANCATA RILEVANZA DELLE VARIAZIONI DEL REDDITO DEL CONDUTTORE SOPRAVVENUTE SINO ALLA DECISIONE SUL DIRITTO ALLA PROROGA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976 n. 228 (testo sostituito dalla legge di conversione 22 maggio 1976 n. 349) per la parte in cui - richiamando il precedente d.l. n. 255 del 1975 - non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto dei conduttori, sopravvenute fino al momento in cui deve decidersi della proroga risulta gia' risolta nei sensi prospettati dall'ordinanza di rimessione, avendo la Corte dichiarato l'incostituzionalita' della norma richiamata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S.n. 225/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte