Sentenza 132/1980 (ECLI:IT:COST:1980:132)
Massima numero 9836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  18/07/1980;  Decisione del  18/07/1980
Deposito del 30/07/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9834  9835  9837  9838


Titolo
SENT. 132/80 C. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - MANCATA RILEVANZA DELLE VARIAZIONI DEL REDDITO DEL CONDUTTORE SOPRAVVENUTE SINO AL MOMENTO IN CUI DEVE DECIDERSI SULLA PROROGA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Le norme denunziate non fanno riferimento al reddito del locatore relativo ad un determinato anno, sibbene al "reddito complessivo netto", che deve essere calcolato tenendosi conto delle variazioni eventualmente intervenute sino alla definitiva declaratoria sulla domanda di cessazione del rapporto. E cosi` interpretate, esse non appaiono in contrasto con l'invocato parametro costituzionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 del d.l. n. 849 del 1976 - nel testo modificato dalla L. di conversione 8 agosto 1977 n. 510 -, nella parte in cui, non attribuiscono rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto dei conduttori, sopravvenute fino al momento in cui deve decidersi sul diritto alla proroga).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte