Sentenza 231/2020 (ECLI:IT:COST:2020:231)
Massima numero 43205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 06/11/2020; Pubblicazione in G. U. 11/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  43206  43207  43208  43209


Titolo
Interpretazione della norma censurata - Formulazione letterale inequivocabile - Conseguente impossibilità di una interpretazione secundum constitutionem - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per non avere il rimettente tentato una interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata. Non solo l'eccezione non indica quale possibile interpretazione alternativa il rimettente avrebbe dovuto sperimentare, ma, in ogni caso, la chiarezza del disposto della disposizione censurata non consente di ipotizzare un'interpretazione diversa da quella seguita.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la necessità che il giudice a quo motivi sulla impraticabilità di un'interpretazione adeguatrice viene meno di fronte ad una formulazione letterale inequivocabile della disposizione censurata. (Precedenti citati: sentenze n. 221 del 2019, n. 174 del 2019 e n. 36 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  11/08/2017  n. 16  art. 4  co. 1

legge della Regione siciliana  11/08/2017  n. 16  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte