Interpretazione della norma censurata - Formulazione letterale inequivocabile - Conseguente impossibilità di una interpretazione secundum constitutionem - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per non avere il rimettente tentato una interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata. Non solo l'eccezione non indica quale possibile interpretazione alternativa il rimettente avrebbe dovuto sperimentare, ma, in ogni caso, la chiarezza del disposto della disposizione censurata non consente di ipotizzare un'interpretazione diversa da quella seguita.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la necessità che il giudice a quo motivi sulla impraticabilità di un'interpretazione adeguatrice viene meno di fronte ad una formulazione letterale inequivocabile della disposizione censurata. (Precedenti citati: sentenze n. 221 del 2019, n. 174 del 2019 e n. 36 del 2016).