Sentenza 133/1980 (ECLI:IT:COST:1980:133)
Massima numero 9511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
18/07/1980; Decisione del
18/07/1980
Deposito del 30/07/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 133/80. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIVIETO DI CONCEDERE IL BENEFICIO PER PIU' DI DUE VOLTE ANCHE SE CON LA TERZA CONDANNA SI SUPERA IL LIMITE DI DUE ANNI DI RECLUSIONE - DIVIETO DI CONCEDERE IL BENEFICIO A CHI ABBIA COMUNQUE RIPORTATO IN PRECEDENZA DUE CONDANNE A PENA DETENTIVA PER DELITTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 133/80. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIVIETO DI CONCEDERE IL BENEFICIO PER PIU' DI DUE VOLTE ANCHE SE CON LA TERZA CONDANNA SI SUPERA IL LIMITE DI DUE ANNI DI RECLUSIONE - DIVIETO DI CONCEDERE IL BENEFICIO A CHI ABBIA COMUNQUE RIPORTATO IN PRECEDENZA DUE CONDANNE A PENA DETENTIVA PER DELITTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 164 c.p. (modificato dall'art. 12 d.l. 11 aprile 1974 n. 99, come convertito dalla legge 7 giugno 1974 n. 220) va interpretato nel senso che la sospensione condizionale della pena non puo` concedersi per piu` di due volte nel limite della pena detentiva massima biennale. Non e` irragionevole che la norma precluda la sospensione condizionale per chi e` condannato piu` di due volte con pene che, cumulate, restino nel limite della pena detentiva di due anni mentre la consenta per chi e` condannato, una o due volte, a pene che raggiungano l'entita` predetta. Lo scopo della nuova normativa e` infatti quello di consentire il beneficio solo in caso di recidiva primaria e non gia` di recidiva multipla, e pertanto razionalmente il criterio assunto concerne il numero delle condanne a pena detentiva e non il limite massimo della pena. Coerentemente, quindi, la nuova disciplina piu` favorevole al condannato e` comunque fondata sulla prognosi di ravvedimento, prognosi che diverrebbe sempre meno plausibile una volta che si andasse oltre la recidiva primaria. Nemmeno e` irrazionale che non possa concedersi il beneficio quando il condannato abbia comunque riportato in precedenza due condanne a pena detentiva per delitto. E' infatti ragionevole che, superandosi il limite della doppia condanna a pena detentiva per delitto, perda ogni rilievo la circostanza che la pena complessiva irrogata nelle tre pronunce non superi la durata biennale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 164, secondo comma n. 1 e ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui limita a due volte la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena).
L'art. 164 c.p. (modificato dall'art. 12 d.l. 11 aprile 1974 n. 99, come convertito dalla legge 7 giugno 1974 n. 220) va interpretato nel senso che la sospensione condizionale della pena non puo` concedersi per piu` di due volte nel limite della pena detentiva massima biennale. Non e` irragionevole che la norma precluda la sospensione condizionale per chi e` condannato piu` di due volte con pene che, cumulate, restino nel limite della pena detentiva di due anni mentre la consenta per chi e` condannato, una o due volte, a pene che raggiungano l'entita` predetta. Lo scopo della nuova normativa e` infatti quello di consentire il beneficio solo in caso di recidiva primaria e non gia` di recidiva multipla, e pertanto razionalmente il criterio assunto concerne il numero delle condanne a pena detentiva e non il limite massimo della pena. Coerentemente, quindi, la nuova disciplina piu` favorevole al condannato e` comunque fondata sulla prognosi di ravvedimento, prognosi che diverrebbe sempre meno plausibile una volta che si andasse oltre la recidiva primaria. Nemmeno e` irrazionale che non possa concedersi il beneficio quando il condannato abbia comunque riportato in precedenza due condanne a pena detentiva per delitto. E' infatti ragionevole che, superandosi il limite della doppia condanna a pena detentiva per delitto, perda ogni rilievo la circostanza che la pena complessiva irrogata nelle tre pronunce non superi la durata biennale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 164, secondo comma n. 1 e ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui limita a due volte la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte