Sentenza 134/1980 (ECLI:IT:COST:1980:134)
Massima numero 9512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
18/07/1980; Decisione del
18/07/1980
Deposito del 30/07/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 134/80. REATO CONTINUATO - IN GENERALE - MANCATA PREVISIONE DELL'APPLICABILITA' DELLA CONTINUAZIONE AI SOLI DELITTI - MANCANZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 134/80. REATO CONTINUATO - IN GENERALE - MANCATA PREVISIONE DELL'APPLICABILITA' DELLA CONTINUAZIONE AI SOLI DELITTI - MANCANZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile, per mancata osservanza dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, la questione di legittimita` costituzionale allorche` nell'ordinanza di rimessione manchi qualsiasi motivazione sulla rilevanza e qualsiasi elemento di identificazione della fattispecie sottoposta al giudizio del giudice a quo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, capoverso, cod. pen., nella parte in cui non limita l'applicazione della normativa sulla continuazione ai soli delitti).
E' inammissibile, per mancata osservanza dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, la questione di legittimita` costituzionale allorche` nell'ordinanza di rimessione manchi qualsiasi motivazione sulla rilevanza e qualsiasi elemento di identificazione della fattispecie sottoposta al giudizio del giudice a quo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, capoverso, cod. pen., nella parte in cui non limita l'applicazione della normativa sulla continuazione ai soli delitti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte