Sentenza 134/1980 (ECLI:IT:COST:1980:134)
Massima numero 9512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  18/07/1980;  Decisione del  18/07/1980
Deposito del 30/07/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 134/80. REATO CONTINUATO - IN GENERALE - MANCATA PREVISIONE DELL'APPLICABILITA' DELLA CONTINUAZIONE AI SOLI DELITTI - MANCANZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile, per mancata osservanza dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, la questione di legittimita` costituzionale allorche` nell'ordinanza di rimessione manchi qualsiasi motivazione sulla rilevanza e qualsiasi elemento di identificazione della fattispecie sottoposta al giudizio del giudice a quo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, capoverso, cod. pen., nella parte in cui non limita l'applicazione della normativa sulla continuazione ai soli delitti).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte