Sentenza 135/1980 (ECLI:IT:COST:1980:135)
Massima numero 10018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  18/07/1980;  Decisione del  18/07/1980
Deposito del 30/07/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10017


Titolo
SENT. 135/80 B. SEPARAZIONE DI CONIUGI - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I FIGLI - ATTRIBUZIONE AL TRIBUNALE ORDINARIO, ANZICHE' A QUELLO PER I MINORENNI, DELLA COMPETENZA A CONOSCERE DELLE QUESTIONI DI MAGGIORE INTERESSE PER I FIGLI IN CASO DI DISACCORDO FRA I CONIUGI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONIUGI SEPARATI E NON SEPARATI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'attribuzione al tribunale ordinario anziche' a quello per i minorenni (secondo l'interpretazione del giudice a quo, peraltro non pacifica e anzi contrastante con recenti pronunce della Corte di cassazione) della competenza a decidere le questioni di maggior interesse per i figli (in regime di separazione dei coniugi e in caso di disaccordo fra essi), non viola il principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto le funzioni eventualmente riservate dalla norma impugnata al tribunale ordinario non sono di natura eccezionale, ma fanno parte di una competenza generale prevista nell'ambito della stessa giurisdizione alla quale appartengono i tribunali per i minorenni e il riparto di competenza tra detti tribunali non puo` non ricadere, anche riguardo agli interessi da tutelare, nell'ambito della discrezionalita' legislativa; ne' vi e' arbitraria disparita' di trattamento tra coniugi separati e non separati, stante la peculiarita' del regime di separazione coniugale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 155, terzo comma, cod. civ.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte