Sentenza 138/1980 (ECLI:IT:COST:1980:138)
Massima numero 12147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  18/07/1980;  Decisione del  18/07/1980
Deposito del 30/07/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 138/80. PERIZIA IN MATERIA PENALE - TERMINE - PROROGA - COMPETENZA DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA DELLA CORTE D'APPELLO E NON DEL GIUDICE ISTUTTORE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 316, comma quarto, c.p.p. il quale affida alla sezione istruttoria della corte d'appello (giudice di secondo grado), su richiesta del procuratore generale presso la corte medesima, la proroga dei termini (fissati dal giudice istruttore) di presentazione delle relazioni peritali soddisfa ai requisiti richiesti perche' possa parlarsi di "giudice naturale precostituito per legge", stabilendo la competenza della sezione istruttoria senza prevedere o consentire irragionevolmente alcuna deroga o spostamento della competenza stessa, dato che il procuratore generale, eventualmente sollecitato dallo stesso giudice di primo grado, per il tramite del procuratore della Repubblica, deve richiedere la proroga alla sezione istruttoria, esclusivamente competente al riguardo senza che possa spettargli alcun potere di modificare l'ordine delle competenze stabilite per legge. - S. nn. 110/1963; 274/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte