Sentenza 231/2020 (ECLI:IT:COST:2020:231)
Massima numero 43206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 06/11/2020; Pubblicazione in G. U. 11/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  43205  43207  43208  43209


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione adeguata circa il contrasto con i parametri costituzionali evocati, anche attraverso rinvio interno a motivo relativo ad altro parametro - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di adeguato supporto motivazionale circa il contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lett. e), 97, commi primo e secondo, e 136 Cost. La motivazione risulta ampia con riferimento all'art. 136 Cost. e più concisa, ma comunque sufficiente, in relazione all'art. 97, commi primo e secondo, Cost.; con riferimento poi all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., la questione risulta chiaramente delineata, operando l'ordinanza un rinvio interno al motivo relativo all'art. 136 Cost.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la motivazione delle censure tramite rinvio "interno" ad altra parte dell'ordinanza di rimessione è ammissibile, purché sia chiara la portata della questione. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2016, n. 68 del 2011 e n. 438 del 2008).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  11/08/2017  n. 16  art. 4  co. 1

legge della Regione siciliana  11/08/2017  n. 16  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte