Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Caratteri - Rapporto di pregiudizialità tra questione sollevata e giudizio a quo - In particolare: questioni attinenti allo status di magistrato - Necessità di verificare se la disposizione censurata incida in maniera diretta, o comunque evidente e attuale, sulle garanzie costituzionali della funzione giurisdizionale, così condizionando l'esercizio della relativa attività. (Classif. 112005).
Tra giudizio a quo e tema agitato attraverso la questione di legittimità costituzionale sollevata occorre una necessaria relazione di “dipendenza funzionale” che deve assumere i connotati della pregiudizialità e comporta l’impossibilità di definire il procedimento pregiudicato in assenza della delibazione della quaestio pregiudicante. (Precedente: S. 164/2017 - mass. 41566).
Le questioni di legittimità costituzionale relative a norme riguardanti lo status di magistrato sono rilevanti in quanto incidono direttamente sull’oggetto del giudizio a quo. Ai fini della rilevanza occorre ulteriormente verificare se le norme censurate compromettano l’indipendenza e la terzietà del magistrato, riflettendo lesioni non solo potenziali delle garanzie costituzionali ma attuali, in relazione alla concreta questione posta all’esame dei rimettenti e alla specifica e conseguente decisione che sono chiamati a adottare nei giudizi a quibus. Tuttavia, non si può escludere che norme, pur non immediatamente applicabili nel processo, possano incidere in maniera evidente e attuale sulle garanzie costituzionali della funzione giurisdizionale, così condizionando l’esercizio della relativa attività. Ciò si verifica quando tale incidenza – per qualità, intensità, univocità ed evidenza della sua direzione, immediatezza ed estensione dei suoi effetti – sia tale da determinare una effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere, a prescindere da qualsiasi profilo che possa riguardare un eventuale “perturbamento psicologico” del singolo giudice, sempre che non si tratti di una questione meramente ipotetica e astratta. (Precedenti: S. 164/2017 - mass. 41567; S. 237/2013 - mass. 37374; S. 18/1989 - mass. 12913).