Sentenza 143/1980 (ECLI:IT:COST:1980:143)
Massima numero 9966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
18/07/1980; Decisione del
18/07/1980
Deposito del 30/07/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 143/80. LAVORO (RAPPORTO DI) - TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA IN CRISI - MOBILITA' DEI LAVORATORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 143/80. LAVORO (RAPPORTO DI) - TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA IN CRISI - MOBILITA' DEI LAVORATORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione di cui all'art. 2112, primo comma, c.c., che garantisce la continuita` del rapporto di lavoro, salvo disdetta, in caso di trasferimento di azienda non costituisce un tipo di norma di ordine rafforzato (se non costituzionale) di fronte al quale dovrebbe soccombere la normativa che ha per oggetto le crisi aziendali e la mobilita` dei lavoratori. Non e` percio` fondata la questione di legittimita` costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, comma primo, 35, 36, comma primo e 41, comma secondo - dell'art. 1, commi primo e terzo, d.l. 30 marzo 1978, n. 80, convertito con modificazioni nella l. 26 maggio 1978, n. 215, nella parte in cui prevede che la dichiarazione di crisi aziendale, anche se emessa anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso, opera gli stessi effetti della disdetta indicata nell'art. 2112, comma primo, c.c. nei confronti dei lavoratori che, in conseguenza del trasferimento dell'azienda, sono assunti alle dipendenze dell'acquirente, e dispone che, quando sia stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative circa il trasferimento dell'azienda, e questo sia in atto, dalla dichiarazione dello stato di crisi aziendale consegue, nei confronti dei lavoratori che passano alle dipendenze dell'acquirente, la inoperativita` delle disposizioni di cui al comma primo dell'art. 2112 c.c.: e cio`, stante anche la diversita` di condizione in cui versano impresa sana ed impresa in crisi.
La disposizione di cui all'art. 2112, primo comma, c.c., che garantisce la continuita` del rapporto di lavoro, salvo disdetta, in caso di trasferimento di azienda non costituisce un tipo di norma di ordine rafforzato (se non costituzionale) di fronte al quale dovrebbe soccombere la normativa che ha per oggetto le crisi aziendali e la mobilita` dei lavoratori. Non e` percio` fondata la questione di legittimita` costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, comma primo, 35, 36, comma primo e 41, comma secondo - dell'art. 1, commi primo e terzo, d.l. 30 marzo 1978, n. 80, convertito con modificazioni nella l. 26 maggio 1978, n. 215, nella parte in cui prevede che la dichiarazione di crisi aziendale, anche se emessa anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso, opera gli stessi effetti della disdetta indicata nell'art. 2112, comma primo, c.c. nei confronti dei lavoratori che, in conseguenza del trasferimento dell'azienda, sono assunti alle dipendenze dell'acquirente, e dispone che, quando sia stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative circa il trasferimento dell'azienda, e questo sia in atto, dalla dichiarazione dello stato di crisi aziendale consegue, nei confronti dei lavoratori che passano alle dipendenze dell'acquirente, la inoperativita` delle disposizioni di cui al comma primo dell'art. 2112 c.c.: e cio`, stante anche la diversita` di condizione in cui versano impresa sana ed impresa in crisi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
co. 1
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 41
co. 2
Altri parametri e norme interposte