Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Servizio idrico integrato (SII) - Liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliani - Consegna degli impianti e della rete idrica ai Comuni o ai consorzi di Comuni interessati - Nomina di commissario ad acta in caso di inadempimento - Denunciata violazione del giudicato costituzionale - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR per la Sicilia in riferimento all'art. 136 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che prevede, rispettivamente, la consegna, entro trenta giorni, da parte dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, degli impianti e delle reti idriche al Comune (o al consorzio dei Comuni interessati) che ne assume la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato (fino all'affidamento al gestore unico d'ambito) e, scaduto detto termine, la nomina di un commissario ad acta per la presa in consegna degli impianti da parte dell'Assessore regionale competente. La disposizione censurata non viola il giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 93 del 2017, in quanto le differenze di contenuto e dell'ambito di applicazione rispetto a quelle dichiarate costituzionalmente illegittime impediscono di ritenere che la prima intenda ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di queste ultime. Il suo contenuto, infatti, non può essere considerato riproduttivo di quello delle citate disposizioni, perché la sua funzione era quella di fronteggiare la difficile situazione finanziaria dell'EAS.
In base all'art. 136 Cost., è preclusa al legislatore la possibilità di mantenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di una disciplina legislativa che ha formato oggetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale: il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già dichiarata illegittima, ma anche quando la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti. (Precedenti citati: sentenze n. 164 del 2020, n. 57 del 2019, n. 101 del 2018, n. 252, n. 250 e n. 5 del 2017).