Ordinanza 150/1980 (ECLI:IT:COST:1980:150)
Massima numero 14494
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
06/11/1980; Decisione del
06/11/1980
Deposito del 12/11/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
14495
Titolo
ORD. 150/80 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI (LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA) ED OGGETTIVI - PRESIDENTI DELLA CAMERA E DEL SENATO E PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - DECRETO DELLA I SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI - LAMENTATA LESIONE DI INDIPENDENZA E AUTONOMIA DEGLI ORGANI RICORRENTI - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
ORD. 150/80 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI (LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA) ED OGGETTIVI - PRESIDENTI DELLA CAMERA E DEL SENATO E PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - DECRETO DELLA I SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI - LAMENTATA LESIONE DI INDIPENDENZA E AUTONOMIA DEGLI ORGANI RICORRENTI - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, perche' il ricorso con cui viene proposto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia riconosciuto ammissibile, si deve solo accertare che il conflitto sorga "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzione determinata per i vari poteri da norme costituzionali". Va percio' dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica e dai Presidente delle due Camere nei confronti del decreto emesso dalla Corte dei conti, I sezione giurisdizionale, di prescrizione di un termine per la presentazione dei conti relativi alla gestione degli anni dal 1969 al 1977. Riguardo ai requisiti soggettivi della ammissibilita', va infatti riconosciuta legittimazione attiva ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sebbene entrambe facciano parte del medesimo potere, in quanto sono competenti ad esprimerne "la volonta'", con particolare riguardo ai casi, come quello in esame, che vedano le assemblee, in posizione di indipendenza l'una dell'altra, rivendicare la propria autonomia contabile. Parimenti deve considerarsi legittimato il Presidente della Repubblica in quanto, nel caso, titolare di attribuzioni non riconducibili alla sfera di competenza dei tre tradizionali poteri dello Stato. Allo stesso modo, la legittimazione passiva della Corte dei conti, I sezione giurisdizionale, non e' dubbia perche' i singoli organi giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni, possono essere parti nei conflitti di attribuzione. Quanto al profilo oggettivo, nulla osta all'ammissibilita' del conflitto, giacche' esso verte sulla contestata interpretazione della Corte dei conti in materia di norme relativa alla giurisdizione contabile e sulla conseguente lesione dell'indipendenza dell'autonomia degli organi ricorrenti. - O. n. 228 e 229/75.
Come la Corte ha piu' volte affermato, perche' il ricorso con cui viene proposto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia riconosciuto ammissibile, si deve solo accertare che il conflitto sorga "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzione determinata per i vari poteri da norme costituzionali". Va percio' dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica e dai Presidente delle due Camere nei confronti del decreto emesso dalla Corte dei conti, I sezione giurisdizionale, di prescrizione di un termine per la presentazione dei conti relativi alla gestione degli anni dal 1969 al 1977. Riguardo ai requisiti soggettivi della ammissibilita', va infatti riconosciuta legittimazione attiva ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sebbene entrambe facciano parte del medesimo potere, in quanto sono competenti ad esprimerne "la volonta'", con particolare riguardo ai casi, come quello in esame, che vedano le assemblee, in posizione di indipendenza l'una dell'altra, rivendicare la propria autonomia contabile. Parimenti deve considerarsi legittimato il Presidente della Repubblica in quanto, nel caso, titolare di attribuzioni non riconducibili alla sfera di competenza dei tre tradizionali poteri dello Stato. Allo stesso modo, la legittimazione passiva della Corte dei conti, I sezione giurisdizionale, non e' dubbia perche' i singoli organi giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni, possono essere parti nei conflitti di attribuzione. Quanto al profilo oggettivo, nulla osta all'ammissibilita' del conflitto, giacche' esso verte sulla contestata interpretazione della Corte dei conti in materia di norme relativa alla giurisdizione contabile e sulla conseguente lesione dell'indipendenza dell'autonomia degli organi ricorrenti. - O. n. 228 e 229/75.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37