Ordinanza 150/1980 (ECLI:IT:COST:1980:150)
Massima numero 14495
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
06/11/1980; Decisione del
06/11/1980
Deposito del 12/11/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
14494
Titolo
ORD. 150/80 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - REQUISITI SOGGETTIVI - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - GIUDIZIO PROMOSSO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - INAMMISSIBILITA'.
ORD. 150/80 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - REQUISITI SOGGETTIVI - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - GIUDIZIO PROMOSSO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
In un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso con ricorso del Presidente della Repubblica, e' inammissibile la partecipazione del Segretario generale alla Presidenza, in quanto trattasi di funzionario, nominato e revocato con decreto del Presidente, al quale, pertanto, non compete di dichiarare definitivamente, ne' concorrere a manifestare, la volonta' del potere di appartenenza.
In un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso con ricorso del Presidente della Repubblica, e' inammissibile la partecipazione del Segretario generale alla Presidenza, in quanto trattasi di funzionario, nominato e revocato con decreto del Presidente, al quale, pertanto, non compete di dichiarare definitivamente, ne' concorrere a manifestare, la volonta' del potere di appartenenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37