Sentenza 151/1980 (ECLI:IT:COST:1980:151)
Massima numero 11429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  20/11/1980;  Decisione del  20/11/1980
Deposito del 27/11/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11430


Titolo
SENT. 151/80 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - DECORRENZA PER IL DEBITORE FALLITO DALL'AFFISSIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Non ricorrono, rispetto al debitore fallito, quelle esigenze di difficolta' di individuazione ne' di celerita' della procedura fallimentare che giustificano, per gli altri soggetti interessati, la decorrenza del termine di opposizione alla sentenza di fallimento dall'affissione di quest'ultima: atteso che gli effetti del fallimento si producono dal deposito della sentenza in cancelleria, a prescindere dall'affissione di essa. E' percio' illegittimo costituzionalmente l'art. 18, primo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 217 - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento. - V. sent. nn. 93/1962, 141/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte