Sentenza 152/1980 (ECLI:IT:COST:1980:152)
Massima numero 11431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
20/11/1980; Decisione del
20/11/1980
Deposito del 27/11/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 152/80. FALLIMENTO - DECORRENZA DEI TERMINI PER APPELLARE E PER IL RICORSO IN CASSAZIONE DALLA AFFISSIONE DELLA SENTENZA RESA SU OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
SENT. 152/80. FALLIMENTO - DECORRENZA DEI TERMINI PER APPELLARE E PER IL RICORSO IN CASSAZIONE DALLA AFFISSIONE DELLA SENTENZA RESA SU OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
Testo
La decorrenza del termine per l'appello ed il ricorso in Cassazione contro la sentenza resa su opposizione allo stato passivo dalla data della relativa affissione viola il diritto di difesa in giudizio, in quanto non ricorrono esigenze di difficolta` di identificazione dei soggetti interessati ne` la necessita` di impedire il frazionamento della trattazione e della decisione di una pluralita` di pretese in vario modo connesse, attesa la gia` avvenuta identificazione delle parti soccombenti e vincitrici e la possibilita` di riunire in un unico processo piu` impugnazioni di merito in base alle norme del c.p.c.. Pertanto e' illegittimo costituzionalmente - in riferimento all'art. 24 Cost. - l'art. 99, quinto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e per il ricorso in Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizione allo stato passivo.
La decorrenza del termine per l'appello ed il ricorso in Cassazione contro la sentenza resa su opposizione allo stato passivo dalla data della relativa affissione viola il diritto di difesa in giudizio, in quanto non ricorrono esigenze di difficolta` di identificazione dei soggetti interessati ne` la necessita` di impedire il frazionamento della trattazione e della decisione di una pluralita` di pretese in vario modo connesse, attesa la gia` avvenuta identificazione delle parti soccombenti e vincitrici e la possibilita` di riunire in un unico processo piu` impugnazioni di merito in base alle norme del c.p.c.. Pertanto e' illegittimo costituzionalmente - in riferimento all'art. 24 Cost. - l'art. 99, quinto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e per il ricorso in Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizione allo stato passivo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte