Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana - Servizio idrico integrato (SII) - Liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliani - Consegna degli impianti e della rete idrica ai Comuni o ai consorzi di Comuni interessati - Nomina di commissario ad acta in caso di inadempimento - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che prevede, rispettivamente, la consegna, entro trenta giorni, da parte dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, degli impianti e delle reti idriche al Comune (o al consorzio dei Comuni interessati) che ne assume la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato (SII), fino all'affidamento al gestore unico d'ambito e, scaduto detto termine, la nomina di un commissario ad acta per la presa in consegna degli impianti da parte dell'Assessore regionale competente. La disposizione censurata, imponendo la gestione diretta comunale del SII, sia pure con riferimento solo ad alcuni Comuni (quelli nel cui territorio era ancora operante la gestione EAS) e per un tempo, in teoria, limitato, ma in concreto indeterminato e potenzialmente esteso (fino all'affidamento al gestore unico d'ambito), contrasta con l'art. 147, commi 2, lett. b), e 2-bis, cod. ambiente, i quali sanciscono il principio di unicità della gestione del SII nell'ambito territoriale ottimale e indicano i casi in cui sono consentite le gestioni comunali autonome, violando in tal modo la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.
Secondo un costante indirizzo costituzionale, devono essere ricondotte ai titoli di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, sia le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore, con la precisazione che le Regioni possono dettare norme che tutelino più intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato, spettando a quest'ultimo la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio. (Precedenti citati: sentenze n 65 del 2019, n. 173 del 2017, n. 93 del 2017, n. 160 del 2016, n.117 del 2015, n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 67 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 del 2011, n. 128 del 2011, n. 325 del 2010, n. 142 del 2010, n. 29 del 2010, n. 307 del 2009 e n. 246 del 2009).
La disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione a un'unica Autorità preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato (SII), è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2020, n. 93 del 2017, n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009).