Sentenza 156/1980 (ECLI:IT:COST:1980:156)
Massima numero 9391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  27/11/1980;  Decisione del  27/11/1980
Deposito del 15/12/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 156/80. PENSIONI - IMPIEGATI STATALI - PEREQUAZIONE TRA PENSIONI E RETRIBUZIONI - DIFFERENZE DI TRATTAMENTO A DANNO DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ANTERIORMENTE ALL'1 GENNAIO 1976 - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non viola il principio di eguaglianza la norma che, in sede di perequazione tra pensioni e retribuzioni, tratti differentemente coloro che siano stati collocati a riposo in tempi diversi, in quanto rientra nella discrezionalita` del legislatore adottare opportuni criteri di gradualita` nell'apportare miglioramenti al trattamento di quiescenza. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 8 della L. 29 aprile 1976 n. 177, che ha accordato miglioramenti alle pensioni dei dipendenti statali). - cfr. SS.n. 57/1973; n. 26/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte