Sentenza 157/1980 (ECLI:IT:COST:1980:157)
Massima numero 9968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  27/11/1980;  Decisione del  27/11/1980
Deposito del 15/12/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 157/80. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE SOCIALE - NATURA ASSISTENZIALE - PENSIONE SOCIALE E PENSIONE DI GUERRA - CUMULO DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - COMPUTO DELLA PENSIONE DI GUERRA FRA I REDDITI IL CUI AMMONTARE E' PRECLUSIVO DELLA ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE SOCIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La pensione sociale ha natura assistenziale e mira a soccorrere i cittadini anziani sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Rileva, al riguardo, la mancanza di altri redditi di importo complessivo superiore a quello della pensione, qualunque ne sia la fonte; ed anche la pensione di guerra, pur nella sua modesta entita`, non cessa di costituire un elemento di quel reddito complessivo minimo che costituisce la soglia per il sorgere e la commisurazione del diritto alla pensione. Non e` percio` irragionevole che il legislatore non abbia escluso la rilevanza della pensione di guerra ai fini del conseguimento della pensione sociale, e resta conseguentemente escluso il contrasto con l'art. 38 Cost., senza che possa farsi questione dell'adeguatezza di detti mezzi (rappresentati, appunto, dalla pensione di guerra), rientrando la determinazione del livello di bisogno assistibile nella discrezionalita` del legislatore. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 26 della l. 30 aprile 1969, n. 153 e dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (convertito nella l. 16 aprile 1974, n. 114 e modificato dall'art. 3 della l. 3 giugno 1975, n. 160) che condiziona la corresponsione della pensione sociale al mancato godimento di una pensione di guerra, ovvero riduce l'importo della pensione stessa spettante nella differenza fra i due trattamenti pensionistici fino al raggiungimento complessivo dell'ammontare della pensione sociale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte