Ordinanza 160/1980 (ECLI:IT:COST:1980:160)
Massima numero 14496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  27/11/1980;  Decisione del  27/11/1980
Deposito del 15/12/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 160/80. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - LEGGE C.D. SULL'"EQUO CANONE" - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA, IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE SULL'EQUO CANONE - ESCLUSIONE DELL'AZIONE DI CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE PER URGENTE ED IMPROROGABILE NECESSITA' DEL LOCATORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - SOPRAVVENUTA SENTENZA DELLA CORTE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' DI TALUNE DISPOSIZIONI DI DETTA LEGGE RIGUARDANTI I CONTRATTI NON SOTTOPOSTI A PROROGA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - del combinato disposto degli artt. 82 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, e 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui continua ad escludere, nei contratti di locazione in corso al 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga (conduttori con reddito annuo superiore agli otto milioni), l'azione di cessazione della proroga stessa per urgente ed improrogabile necessita' del locatore, nonostante la protrazione legale della durata dei contratti per circa quattro anni (art. 65 legge n. 392/1978) e la conseguente preclusione, nei giudizi di convalida in corso, anche dell'azione di rilascio per finita locazione, dubitandosi che cio' realizzi una irrazionale discriminazione tra categorie di locatori, attribuendo una maggior tutela al proprietario proprio quando il conduttore sia meno abbiente. Nelle more del giudizio di costituzionalita' e' intervenuta la sentenza della Corte la quale ha dichiarato la illegittimita' del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, e 65 della citata legge n. 392 del 1978, "nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessita' del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga"; la prospettata questione, trattandosi nel caso di specie di procedimento in fase monitoria, involge il citato art. 65, che, per effetto del suo secondo comma, si applica appunto a quei contratti per i quali, alla data del 30 luglio 1978, sia in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, secondo i limiti indicati da altra intervenuta decisione della Corte; si rende pertanto necessario restituire gli atti al giudice a quo affinche' accerti, alla stregua delle dette sopravvenute pronuncie della Corte, se la questione sollevata sia tuttora rilevante. - S. nn. 18 e 22/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte