Ordinanza 161/1980 (ECLI:IT:COST:1980:161)
Massima numero 15376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  27/11/1980;  Decisione del  27/11/1980
Deposito del 15/12/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  15375  15377


Titolo
ORD. 161/80 B. LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO - LIMITI - COSTITUZIONE, ART. 16: INCISO "IN VIA GENERALE" - INTERPRETAZIONE - ATTRIBUZIONE ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA DEL POTERE DI ACCERTARE IL PERICOLO, DETERMINATO DA SINGOLI INDIVIDUI, PER LA SANITA' E LA SICUREZZA - FATTISPECIE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO.

Testo
Va ribadito che l'espressione "in via generale" contenuta nell'art. 16 Cost. non impedisce che la legge demandi alla autorita' amministrativa l'accertamento del pericolo per la sanita' e la sicurezza dei singoli individui e quindi conceda alle predette autorita' i necessari poteri valutativi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata in riferimento all'art. 16 Cost. sotto il profilo che detta norma conferirebbe al questore poteri discrezionali in ordine all'emanazione del foglio di via). - S. n. 68/1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte