Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Piemonte - Piano per l'invecchiamento attivo - Attribuzione di un ruolo consultivo alle associazioni di volontariato - Promozione del volontariato degli anziani nell'attività di vigilanza - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Piemonte, costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 2, 3, 117, secondo comma, lett. h), e 118 Cost. - degli artt. 12, comma 2, lett. c), e 14, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 17 del 2019. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta modifica delle disposizioni impugnate ad opera degli artt. 11 e 12 della legge reg. Piemonte n. 15 del 2020).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 216 del 2020, n. 215 del 2020, n. 207 del 2020, n. 109 del 2020 e n. 68 del 2020).