Sentenza 174/1980 (ECLI:IT:COST:1980:174)
Massima numero 11725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
16/12/1980; Decisione del
16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 174/80. PROFESSIONI LIBERE - AVVOCATI E PROCURATORI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - DIRITTO PER I MAGISTRATI MILITARI AVENTI DETERMINATI REQUISITI - CARATTERE PRECETTIVO DELL'ART. 33, QUINTO COMMA, COST., NELLA PARTE IN CUI DEMANDA AL LEGISLATORE DI DETERMINARE I CRITERI E IL CONTENUTO DELL'ESAME DI STATO DA DETTA NORMA PRESCRITTO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - NON COSTITUISCE DEROGA, MA OSSERVANZA DEL PRECETTO COSTITUZIONALE, L'EQUIPARAZIONE DEL CONCORSO PER L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA MILITARE ALL'ESAME DI STATO PRESCRITTO DALLA LEGGE FORENSE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 174/80. PROFESSIONI LIBERE - AVVOCATI E PROCURATORI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - DIRITTO PER I MAGISTRATI MILITARI AVENTI DETERMINATI REQUISITI - CARATTERE PRECETTIVO DELL'ART. 33, QUINTO COMMA, COST., NELLA PARTE IN CUI DEMANDA AL LEGISLATORE DI DETERMINARE I CRITERI E IL CONTENUTO DELL'ESAME DI STATO DA DETTA NORMA PRESCRITTO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - NON COSTITUISCE DEROGA, MA OSSERVANZA DEL PRECETTO COSTITUZIONALE, L'EQUIPARAZIONE DEL CONCORSO PER L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA MILITARE ALL'ESAME DI STATO PRESCRITTO DALLA LEGGE FORENSE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 33, comma quinto, Cost., nel prescrivere, ai fini dell'abilitazione all'esercizio professionale, un esame di Stato volto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione, demanda al legislatore ordinario la determinazione dei criteri e del contenuto dell'esame stesso, purche` venga ragionevolmente soddisfatta l'esigenza di un accertamento preventivo, fatto con serie garanzie, che assicuri, nell'interesse della collettivita` e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacita` occorrenti per il retto esercizio professionale. Tale esigenza viene, nel caso di specie, soddisfatta dalle norme denunciate che, nel determinare in concreto la portata e le modalita` degli esami di accesso alle professioni di procuratore e di avvocato, prevedono strumenti alternativi rispetto all'esame di Stato, disponendo che, in concorso con altri requisiti di esperienza pratica, possano essere iscritti nell'albo di procuratori e in quello degli avvocati i magistrati dell'Ordine militare, i quali, per accedere alla detta magistratura, hanno dovuto sostenere un esame di concorso in materie giuridiche. Ne` l'ammissibilita` di adozione di forme di accertamento della idoneita` equipollenti dell'esame di Stato - gia` prevista dagli artt. 12 del R.D. 19 ottobre 1923 n. 2316 e 20 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2903 per i provenienti dalla magistratura ordinaria che avessero superato il concorso per l'accesso alla relativa carriera - costituisce una deroga all'art. 33, comma quinto, Cost., che richiederebbe una espressa statuizione costituzionale, del tipo di quella prevista dall'art. 106 Cost. ai fini della nomina a consigliere di cassazione per meriti insigni, risultando invece nel caso in questione osservato nella sostanza il precetto costituzionale, in quanto il legislatore ordinario, con giudizio ragionevole e percio` insindacabile dalla Corte costituzionale, ha riconosciuto nell'esame di Stato di concorso per l'accesso alla magistratura uno strumento adeguato all'accertamento della capacita` professionale occorrente ai fini del conseguimento dell'abilitazione alla professione di procuratore. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 33, comma quinto, Cost. - degli artt. 26, lett. b), e 30, lett. a), b) del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella L. 22 gennaio 1934 n. 36, nelle parti in cui stabiliscono che hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori e nell'albo degli avvocati "coloro che per cinque anni almeno" e rispettivamente "coloro che per otto anni almeno" "siano stati magistrati dell'Ordine ... militare"). - cfr. S.n. 77/1964.
L'art. 33, comma quinto, Cost., nel prescrivere, ai fini dell'abilitazione all'esercizio professionale, un esame di Stato volto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione, demanda al legislatore ordinario la determinazione dei criteri e del contenuto dell'esame stesso, purche` venga ragionevolmente soddisfatta l'esigenza di un accertamento preventivo, fatto con serie garanzie, che assicuri, nell'interesse della collettivita` e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacita` occorrenti per il retto esercizio professionale. Tale esigenza viene, nel caso di specie, soddisfatta dalle norme denunciate che, nel determinare in concreto la portata e le modalita` degli esami di accesso alle professioni di procuratore e di avvocato, prevedono strumenti alternativi rispetto all'esame di Stato, disponendo che, in concorso con altri requisiti di esperienza pratica, possano essere iscritti nell'albo di procuratori e in quello degli avvocati i magistrati dell'Ordine militare, i quali, per accedere alla detta magistratura, hanno dovuto sostenere un esame di concorso in materie giuridiche. Ne` l'ammissibilita` di adozione di forme di accertamento della idoneita` equipollenti dell'esame di Stato - gia` prevista dagli artt. 12 del R.D. 19 ottobre 1923 n. 2316 e 20 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2903 per i provenienti dalla magistratura ordinaria che avessero superato il concorso per l'accesso alla relativa carriera - costituisce una deroga all'art. 33, comma quinto, Cost., che richiederebbe una espressa statuizione costituzionale, del tipo di quella prevista dall'art. 106 Cost. ai fini della nomina a consigliere di cassazione per meriti insigni, risultando invece nel caso in questione osservato nella sostanza il precetto costituzionale, in quanto il legislatore ordinario, con giudizio ragionevole e percio` insindacabile dalla Corte costituzionale, ha riconosciuto nell'esame di Stato di concorso per l'accesso alla magistratura uno strumento adeguato all'accertamento della capacita` professionale occorrente ai fini del conseguimento dell'abilitazione alla professione di procuratore. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 33, comma quinto, Cost. - degli artt. 26, lett. b), e 30, lett. a), b) del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella L. 22 gennaio 1934 n. 36, nelle parti in cui stabiliscono che hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori e nell'albo degli avvocati "coloro che per cinque anni almeno" e rispettivamente "coloro che per otto anni almeno" "siano stati magistrati dell'Ordine ... militare"). - cfr. S.n. 77/1964.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte