Sentenza 177/1980 (ECLI:IT:COST:1980:177)
Massima numero 11593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
16/12/1980; Decisione del
16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11594
Titolo
SENT. 177/80 A. MISURE DI PREVENZIONE - SOGGETTI PROCLIVI A DELINQUERE - INADEGUATEZZA DELLA FORMULA LEGALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STESSI - ILLEGITTIMITA` COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 177/80 A. MISURE DI PREVENZIONE - SOGGETTI PROCLIVI A DELINQUERE - INADEGUATEZZA DELLA FORMULA LEGALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STESSI - ILLEGITTIMITA` COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La descrizione legislativa degli indici di pericolosita` sociale - in quanto destinata a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale - deve essere sufficientemente determinata onde permettere di individuare la fattispecie da cui si deve dedurre la ragionevole previsione che determinate persone commetteranno determinate reati. (E' percio' illegittimo costituzionalmente l'art. 1, n. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere". - cfr. S.nn. 11/56, 27/59 e 23/64.
La descrizione legislativa degli indici di pericolosita` sociale - in quanto destinata a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale - deve essere sufficientemente determinata onde permettere di individuare la fattispecie da cui si deve dedurre la ragionevole previsione che determinate persone commetteranno determinate reati. (E' percio' illegittimo costituzionalmente l'art. 1, n. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere". - cfr. S.nn. 11/56, 27/59 e 23/64.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
co. 3
Altri parametri e norme interposte