Sentenza 233/2020 (ECLI:IT:COST:2020:233)
Massima numero 42798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
21/10/2020; Decisione del
21/10/2020
Deposito del 09/11/2020; Pubblicazione in G. U. 11/11/2020
Titolo
Acque pubbliche - Norme della Regione Basilicata - Concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali - Adeguamento delle procedure regionali alle regole della concorrenza - Proroga, nelle more, al 31 dicembre 2018 delle concessioni in scadenza - Violazione dei vincoli comunitari e della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Acque pubbliche - Norme della Regione Basilicata - Concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali - Adeguamento delle procedure regionali alle regole della concorrenza - Proroga, nelle more, al 31 dicembre 2018 delle concessioni in scadenza - Violazione dei vincoli comunitari e della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 38 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, il quale, intervenendo sul comma 2 dell'art. 14 della legge reg. Basilicata n. 39 del 2017, proroga di 6 mesi (dal 30 giugno al 31 dicembre 2018) la durata delle concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali, nelle more dell'adeguamento delle procedure regionali alle regole della concorrenza. La norma impugnata dal Governo, introducendo una seconda proroga ex lege delle concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali, viola la disciplina interna e sovranazionale in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, finalizzata a favorire l'ingresso nel mercato di altri operatori economici e a ostacolare l'introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, a causa dell'inerzia della Regione nell'approvazione del piano regionale di settore delle acque. Né è sufficiente che la durata della proroga sia circoscritta, poiché, aggiunta a quella semestrale precedente, realizza un'alterazione del mercato, ostacolando, senza soluzione di continuità, l'accesso al settore di nuovi operatori. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2019, n. 117 del 2015, n. 340 del 2010, n. 233 del 2010 e n. 180 del 2010).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 38 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, il quale, intervenendo sul comma 2 dell'art. 14 della legge reg. Basilicata n. 39 del 2017, proroga di 6 mesi (dal 30 giugno al 31 dicembre 2018) la durata delle concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali, nelle more dell'adeguamento delle procedure regionali alle regole della concorrenza. La norma impugnata dal Governo, introducendo una seconda proroga ex lege delle concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali, viola la disciplina interna e sovranazionale in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, finalizzata a favorire l'ingresso nel mercato di altri operatori economici e a ostacolare l'introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, a causa dell'inerzia della Regione nell'approvazione del piano regionale di settore delle acque. Né è sufficiente che la durata della proroga sia circoscritta, poiché, aggiunta a quella semestrale precedente, realizza un'alterazione del mercato, ostacolando, senza soluzione di continuità, l'accesso al settore di nuovi operatori. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2019, n. 117 del 2015, n. 340 del 2010, n. 233 del 2010 e n. 180 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
29/06/2018
n. 11
art. 38
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte