Sentenza 179/1980 (ECLI:IT:COST:1980:179)
Massima numero 11796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  16/12/1980;  Decisione del  16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11797  11798


Titolo
SENT. N. 179/80 A. ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE DELL'ENTE "GIOVENTU' ITALIANA" - TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DEL PERSONALE E DEI BENI DELL'ENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 novembre 1975 n. 764 implica la suddivisione proporzionale, fra tutte le Regioni interessate, dei vantaggi inerenti al trasferimento dei beni e degli oneri determinati dal trasferimento del personale addetto alla sede centrale dell'ente soppresso "Gioventu` italiana" e percio`, non viola l'art. 117 Cost. e non contraddice il principio di eguaglianza nel trasferimento del personale statale o di altri enti pubblici, alle amministrazioni regionali. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 novembre 1975 n. 764 promossa in relazione all'art. 117 Cost. dalla Regione Lazio) - cfr. sent. n. 243/1974

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte