Sentenza 179/1980 (ECLI:IT:COST:1980:179)
Massima numero 11797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  16/12/1980;  Decisione del  16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11796  11798


Titolo
SENT. 179/80 B. ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE DELL'ENTE "GIOVENTU' ITALIANA" - TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DEL PERSONALE E DEI BENI DELL'ENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 117 - GENERICITA' DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inamissibile, per genericita` delle censure, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, secondo comma, e della tabelle a (sui "beni immobili di proprieta` della Gioventu` italiana trasferiti allo Stato") della legge 18 novembre 1975 n. 764 promossa dalla Regione Lazio in quanto la Regione ricorrente non precisa sotto quali profili la riserva allo Stato di beni situati nella citta` di Roma ma eterogenei ed aventi diverse destinazioni venga a porla in una situazione di ingiustificata disparita` di trattamento rispetto alle altre Regioni e non chiarisce a quali titoli e con quali conseguenze il legislatore statale avrebbe dovuto trasferirle i beni stessi in applicazione dell'art. 117 Cost. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, secondo comma, e della tabella A (sui "beni immobili di proprieta` della Gioventu` italiana trasferiti allo Stato") della legge n. 764 del 1975, promossa dalla Regione Lazio).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte