Sentenza 179/1980 (ECLI:IT:COST:1980:179)
Massima numero 11798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
16/12/1980; Decisione del
16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 179/80 C. ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE DELL'ENTE "GIOVENTU' ITALIANA" - TRASFERIMENTO DI PERSONALE ALLA REGIONE LAZIO - DISCIPLINA AD OPERA DELLA LEGGE STATALE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE, DI ASSISTENZA MALATTIE E BUONUSCITA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 179/80 C. ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE DELL'ENTE "GIOVENTU' ITALIANA" - TRASFERIMENTO DI PERSONALE ALLA REGIONE LAZIO - DISCIPLINA AD OPERA DELLA LEGGE STATALE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE, DI ASSISTENZA MALATTIE E BUONUSCITA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Sono invasive della sfera della competenza regionale sullo stato giuridico ed economico del personale addetto alla Regione, le norme della legge statale che - nel disciplinare il trasferimento di personale da un ente soppresso alla Regione - regolano il trattamento di pensione, l'assistenza malattie e l'indennita` di buonuscita dei dipendenti trasferiti anche per il periodo di servizio successivo al trasferimento e da prestare presso la Regione. Vanno pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 6 e 7 della legge 18 novembre 1975 n. 764 nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale traferito dall'ente soppresso "Gioventu` italiana" presti alle dipendenze della Regione medesima. Pertanto sono illegittimi costituzionalmente gli artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975 , nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle dipendenze della Regione medesima.
Sono invasive della sfera della competenza regionale sullo stato giuridico ed economico del personale addetto alla Regione, le norme della legge statale che - nel disciplinare il trasferimento di personale da un ente soppresso alla Regione - regolano il trattamento di pensione, l'assistenza malattie e l'indennita` di buonuscita dei dipendenti trasferiti anche per il periodo di servizio successivo al trasferimento e da prestare presso la Regione. Vanno pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 6 e 7 della legge 18 novembre 1975 n. 764 nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale traferito dall'ente soppresso "Gioventu` italiana" presti alle dipendenze della Regione medesima. Pertanto sono illegittimi costituzionalmente gli artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975 , nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle dipendenze della Regione medesima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte