Sentenza 179/1980 (ECLI:IT:COST:1980:179)
Massima numero 11798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  16/12/1980;  Decisione del  16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11796  11797


Titolo
SENT. 179/80 C. ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE DELL'ENTE "GIOVENTU' ITALIANA" - TRASFERIMENTO DI PERSONALE ALLA REGIONE LAZIO - DISCIPLINA AD OPERA DELLA LEGGE STATALE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE, DI ASSISTENZA MALATTIE E BUONUSCITA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Sono invasive della sfera della competenza regionale sullo stato giuridico ed economico del personale addetto alla Regione, le norme della legge statale che - nel disciplinare il trasferimento di personale da un ente soppresso alla Regione - regolano il trattamento di pensione, l'assistenza malattie e l'indennita` di buonuscita dei dipendenti trasferiti anche per il periodo di servizio successivo al trasferimento e da prestare presso la Regione. Vanno pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 6 e 7 della legge 18 novembre 1975 n. 764 nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale traferito dall'ente soppresso "Gioventu` italiana" presti alle dipendenze della Regione medesima. Pertanto sono illegittimi costituzionalmente gli artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975 , nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle dipendenze della Regione medesima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte