Sentenza 180/1980 (ECLI:IT:COST:1980:180)
Massima numero 11799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
16/12/1980; Decisione del
16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 180/80 A. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AVVERSO LEGGE STATALE - DENUNCIA DI VIZI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA DELIBERA DELLA GIUNTA DI AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA'
SENT. N. 180/80 A. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AVVERSO LEGGE STATALE - DENUNCIA DI VIZI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA DELIBERA DELLA GIUNTA DI AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA'
Testo
Poiche` il disposto dell'art. 32, secondo comma, dalla legge 11 marzo 1953 n. 87 va interpretato nel senso che "Il ricorso promosso avverso le leggi statali del Presidente della Giunta regionale non puo` denunciare vizi diversi da quelli prefigurati dalla delibera della Giunta regionale che autorizza il ricorso stesso, e` da considerare inammissibile la questione di legittimita` costituzionale della legge 18 novembre 1975 n. 764 in riferimento agli artt. 3, 5, 116, nonche` all'ottava disposizione transitoria della Costituzione ed agli artt. 14, lett. n), p) e q), 17 lett c) ed i), 32 e 33 dello Statuto speciale della Regione siciliana, promossa dalla Regione siciliana: nella specie, infatti, la deliberazione della Giunta regionale siciliana che ha autorizzato la proposizione del ricorso da parte del Presidente della Giunta regionale non contiene menzione alcuna dei vizi suindicati ma fa riferimento alla sola violazione dell'art. 43 dello Statuto regionale . - cfr. sent. n. 15/1957
Poiche` il disposto dell'art. 32, secondo comma, dalla legge 11 marzo 1953 n. 87 va interpretato nel senso che "Il ricorso promosso avverso le leggi statali del Presidente della Giunta regionale non puo` denunciare vizi diversi da quelli prefigurati dalla delibera della Giunta regionale che autorizza il ricorso stesso, e` da considerare inammissibile la questione di legittimita` costituzionale della legge 18 novembre 1975 n. 764 in riferimento agli artt. 3, 5, 116, nonche` all'ottava disposizione transitoria della Costituzione ed agli artt. 14, lett. n), p) e q), 17 lett c) ed i), 32 e 33 dello Statuto speciale della Regione siciliana, promossa dalla Regione siciliana: nella specie, infatti, la deliberazione della Giunta regionale siciliana che ha autorizzato la proposizione del ricorso da parte del Presidente della Giunta regionale non contiene menzione alcuna dei vizi suindicati ma fa riferimento alla sola violazione dell'art. 43 dello Statuto regionale . - cfr. sent. n. 15/1957
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 0