Sentenza 180/1980 (ECLI:IT:COST:1980:180)
Massima numero 11800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
16/12/1980; Decisione del
16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 180/80 B. REGIONI A STATUTO SPECIALE - REGIONE SICILIANA - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DI COMPITI, ATTIVITA', PATRIMONIO E PERSONALE DEL SOPPRESSO ENTE "GIOVENTU' ITALIANA" - MANCATA OSSERVANZA DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 43 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. N. 180/80 B. REGIONI A STATUTO SPECIALE - REGIONE SICILIANA - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DI COMPITI, ATTIVITA', PATRIMONIO E PERSONALE DEL SOPPRESSO ENTE "GIOVENTU' ITALIANA" - MANCATA OSSERVANZA DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 43 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La procedura di trasferimento prescritta dall'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana deve essere osservata non solo per quanto riguarda il passaggio di strutture pertinenti allo Stato in senso stretto ma anche nelle ipotesi di soppressione e regionalizzazione di enti pubblici nazionali del tipo della "Gioventu` italiana". Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo comma, dalla legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia dei "compiti istituzionali" e delle "attivita` in atto svolte dall'ente Gioventu` italiana", nonche` del patrimonio immobiliare e del personale dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 43 dello Statuto speciale della Regione siciliana.
La procedura di trasferimento prescritta dall'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana deve essere osservata non solo per quanto riguarda il passaggio di strutture pertinenti allo Stato in senso stretto ma anche nelle ipotesi di soppressione e regionalizzazione di enti pubblici nazionali del tipo della "Gioventu` italiana". Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo comma, dalla legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia dei "compiti istituzionali" e delle "attivita` in atto svolte dall'ente Gioventu` italiana", nonche` del patrimonio immobiliare e del personale dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 43 dello Statuto speciale della Regione siciliana.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 43
Altri parametri e norme interposte