Sentenza 180/1980 (ECLI:IT:COST:1980:180)
Massima numero 11802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
16/12/1980; Decisione del
16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 180/80 D. REGIONI A STATUTO SPECIALE - REGIONE SARDEGNA - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEI COMPITI, DELLE ATTIVITA' E DEI BENI DELL'ENTE SOPPRESSO "GIOVENTU' ITALIANA" - MANCATA OSSERVANZA DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 56 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SARDEGNA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. N. 180/80 D. REGIONI A STATUTO SPECIALE - REGIONE SARDEGNA - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEI COMPITI, DELLE ATTIVITA' E DEI BENI DELL'ENTE SOPPRESSO "GIOVENTU' ITALIANA" - MANCATA OSSERVANZA DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 56 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SARDEGNA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
Sebbene l'impugnativa della Regione Sardegna avverso la legge 18 novembre 1975 n. 764 sia limitata alle norme sul trasferimento del personale e non coinvolga anche le norme sul trasferimento dei compiti e dei beni gia` spettanti alla "Gioventu` italiana", le norme stesse sono state approvate in vista di un'unica serie di operazioni di liquidazione insuscettibile di essere suddivisa in piu` segmenti con l'annullamento dei disposti relativi al trasferimento del personale ed il mantenimento in vita - per la sola Sardegna - dei disposti relativi al trasferimento delle funzioni e dei beni. A seguito della dichiarazione di illegittimita` costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma della legge n. 764 del 1975, va pertanto dichiarata - in applicazione dell'art. 27 dellla legge 11 marzo 1953 n. 87 - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della citata legge n. 764 del 1975 nella parte in cui disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna dei "compiti istituzionali", delle "attivita` in atto svolte" e del "patrimonio immobiliare" dell'ente "Gioventu` italiana" senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 56 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna.
Sebbene l'impugnativa della Regione Sardegna avverso la legge 18 novembre 1975 n. 764 sia limitata alle norme sul trasferimento del personale e non coinvolga anche le norme sul trasferimento dei compiti e dei beni gia` spettanti alla "Gioventu` italiana", le norme stesse sono state approvate in vista di un'unica serie di operazioni di liquidazione insuscettibile di essere suddivisa in piu` segmenti con l'annullamento dei disposti relativi al trasferimento del personale ed il mantenimento in vita - per la sola Sardegna - dei disposti relativi al trasferimento delle funzioni e dei beni. A seguito della dichiarazione di illegittimita` costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma della legge n. 764 del 1975, va pertanto dichiarata - in applicazione dell'art. 27 dellla legge 11 marzo 1953 n. 87 - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della citata legge n. 764 del 1975 nella parte in cui disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna dei "compiti istituzionali", delle "attivita` in atto svolte" e del "patrimonio immobiliare" dell'ente "Gioventu` italiana" senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 56 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 56
Altri parametri e norme interposte