Sentenza 180/1980 (ECLI:IT:COST:1980:180)
Massima numero 11802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  16/12/1980;  Decisione del  16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11799  11800  11801


Titolo
SENT. N. 180/80 D. REGIONI A STATUTO SPECIALE - REGIONE SARDEGNA - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEI COMPITI, DELLE ATTIVITA' E DEI BENI DELL'ENTE SOPPRESSO "GIOVENTU' ITALIANA" - MANCATA OSSERVANZA DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 56 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SARDEGNA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
Sebbene l'impugnativa della Regione Sardegna avverso la legge 18 novembre 1975 n. 764 sia limitata alle norme sul trasferimento del personale e non coinvolga anche le norme sul trasferimento dei compiti e dei beni gia` spettanti alla "Gioventu` italiana", le norme stesse sono state approvate in vista di un'unica serie di operazioni di liquidazione insuscettibile di essere suddivisa in piu` segmenti con l'annullamento dei disposti relativi al trasferimento del personale ed il mantenimento in vita - per la sola Sardegna - dei disposti relativi al trasferimento delle funzioni e dei beni. A seguito della dichiarazione di illegittimita` costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma della legge n. 764 del 1975, va pertanto dichiarata - in applicazione dell'art. 27 dellla legge 11 marzo 1953 n. 87 - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della citata legge n. 764 del 1975 nella parte in cui disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna dei "compiti istituzionali", delle "attivita` in atto svolte" e del "patrimonio immobiliare" dell'ente "Gioventu` italiana" senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 56 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 56

Altri parametri e norme interposte