Sentenza 181/1980 (ECLI:IT:COST:1980:181)
Massima numero 12122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  16/12/1980;  Decisione del  16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 181/80. NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - IMPUTATO - NON DETENUTO - CONSEGNA AL PORTIERE DELL'ATTO DA NOTIFICARE - AVVISO DELLA CONSEGNA DELL'ATTO AL PORTIERE STESSO - DEDOTTA ILLEGITTIMITA' DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 169, 3^ COMMA, C.P.P. E DELL'ART. 7 R.D. 21 OTTOBRE 1923, N. 2393 - ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DA CUI MUOVE IL GIUDICE A QUO - SUFFICIENZA, IN OGNI CASO, CHE SI REALIZZI LA MAGGIORE PROBABILITA' POSSIBILE CHE L'ATTO VENGA A CONOSCENZA DEL DESTINATARIO - NON FONDATEZZA DELLA DELLA QUESTIONE.

Testo
Dalla dizione testuale dell'art. 169, 3^ comma, c.p.p. e dalla stessa lettura datane dalla Corte con la sentenza n. 170 del 1976 (nonche' dalla sentenza n. 77 del 1972) si ricava che, nel caso di consegna dell'atto al portiere della casa di abitazione del destinatario imputato non detenuto, e' prescritto il ricorso alla lettera raccomandata e non alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ma, anche a voler ritenere che la raccomandata prevista dall'art. 169, 3^ comma, c.p.p. - con o senza ricevuta di ritorno - possa essere recapitata a mani del portiere, un tale regime non vulnera il diritto di difesa perche' una forma di notificazione realizzata mediante la consegna dell'atto al portiere dello stabile e l'invio al destinatario della lettera raccomandata, contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, realizza il maggior numero di probabilita' che si verifichi la effettiva conoscenza dell'atto da notificare. (Non fondatezza della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, co. 2, Cost.). - S. 77/72, 170/76.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte