Sentenza 182/1980 (ECLI:IT:COST:1980:182)
Massima numero 12121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
16/12/1980; Decisione del
16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 182/80. NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - IMPUTATO - NON DETENUTO - NOTIFICAZIONE MEDIANTE CONSEGNA A MANI DEL PORTIERE - AVVISO AL DESTINATARIO, CON RACCOMANDATA, DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE - ASSENZA DEL DESTINATARIO - EQUIPARAZIONE AL RIFIUTO DI RICEVERE L'ATTO - RESTITUZIONE DELLA RACCOMANDATA AL MITTENTE - INSUSSISTENZA DEL DEDOTTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 182/80. NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - IMPUTATO - NON DETENUTO - NOTIFICAZIONE MEDIANTE CONSEGNA A MANI DEL PORTIERE - AVVISO AL DESTINATARIO, CON RACCOMANDATA, DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE - ASSENZA DEL DESTINATARIO - EQUIPARAZIONE AL RIFIUTO DI RICEVERE L'ATTO - RESTITUZIONE DELLA RACCOMANDATA AL MITTENTE - INSUSSISTENZA DEL DEDOTTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'inoltro della raccomandata di cui all'art. 169, 3^ comma, c.p.p., quando non sia possibile la consegna del plico per assenza del destinatario e delle altre persone idonee a ricevere il detto plico, con conseguente restituzione della raccomandata all'ufficiale giudiziario mittente, non viola gli artt. 3 e 24 Cost., perche' l'uso del mezzo postale, con le particolari garanzie che circondano la distribuzione dei plichi raccomandati, e' tutto quanto il legislatore puo' apprestare perche' abbia a verificarsi il maggior numero di probabilita' che la notizia della notificazione avvenuta a mani del portiere giunga nella sfera di effettiva conoscenza del destinatario. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 169, commi primo e terzo, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
L'inoltro della raccomandata di cui all'art. 169, 3^ comma, c.p.p., quando non sia possibile la consegna del plico per assenza del destinatario e delle altre persone idonee a ricevere il detto plico, con conseguente restituzione della raccomandata all'ufficiale giudiziario mittente, non viola gli artt. 3 e 24 Cost., perche' l'uso del mezzo postale, con le particolari garanzie che circondano la distribuzione dei plichi raccomandati, e' tutto quanto il legislatore puo' apprestare perche' abbia a verificarsi il maggior numero di probabilita' che la notizia della notificazione avvenuta a mani del portiere giunga nella sfera di effettiva conoscenza del destinatario. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 169, commi primo e terzo, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte