Sentenza 186/1980 (ECLI:IT:COST:1980:186)
Massima numero 11595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  16/12/1980;  Decisione del  16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11596


Titolo
SENT. 186/80 A. AMNISTIA E INDULTO - POTERE DELLA CASSAZIONE E DEL GIUDICE DI APPELLO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 12, primo comma, della legge 3 agosto 1978 n. 405 prescrivente che, quando nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna anche generica alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato, il giudice di appello e la Cassazione che dichiarino il reato estinto per amnistia devono egualmente decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, ha la duplice finalita` di impedire che il provvedimento di clemenza ridondi in pregiudizio del danneggiato dal reato e di soddisfare esigenze di economia processuale, senza costringere le parti ad iniziare un nuovo processo in altra sede. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). - cfr. S.nn. 1/70, 110/63, 41/65, 54/68, 22/73, 117/73, 274/74 e 25/76.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte