Sentenza 188/1980 (ECLI:IT:COST:1980:188)
Massima numero 11598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
16/12/1980; Decisione del
16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11597
Titolo
SENT. 188/80 B. DIFESA (DIRITTO DI) - PROCESSO PENALE - IMPOSIZIONE DELLA DIFESA TECNICA ALL'IMPUTATO CHE NON VOGLIA ESSERE DIFESO E CHE NON VOGLIA DIFENDERSI - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO AD ALTRI PARAMETRI - NON FONDATEZZA.
SENT. 188/80 B. DIFESA (DIRITTO DI) - PROCESSO PENALE - IMPOSIZIONE DELLA DIFESA TECNICA ALL'IMPUTATO CHE NON VOGLIA ESSERE DIFESO E CHE NON VOGLIA DIFENDERSI - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO AD ALTRI PARAMETRI - NON FONDATEZZA.
Testo
L'imposizione della difesa tecnica nel processo penale non contrasta con l'art. 24 Cost. in relazione alle norme pattizie perche` esse hanno valore di legge ordinaria che non puo` essere assunta a parametro del giudizio di costituzionalita`; con gli artt. 10 e 11 della Costituzione perche` nelle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale dei diritti civili e politici non si rinvengono limitazioni della sovranita` dello Stato; con l'art. 2 Cost., perche` la norma tutela i diritti collegati inviolabili a specifiche norme costituzionali concernenti singoli diritti e garanzie; con l'art. 3 Cost. perche` l'autodifesa e` vietata a tutti (eccettuati gli imputati di reati c.d. bagatellari); con l'art. 21 Cost. perche` la liberta` di manifestazione del pensiero nel processo penale assume i contenuti e i limiti propri delle esigenze della difesa e come tale e` pienamente garantita.
L'imposizione della difesa tecnica nel processo penale non contrasta con l'art. 24 Cost. in relazione alle norme pattizie perche` esse hanno valore di legge ordinaria che non puo` essere assunta a parametro del giudizio di costituzionalita`; con gli artt. 10 e 11 della Costituzione perche` nelle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale dei diritti civili e politici non si rinvengono limitazioni della sovranita` dello Stato; con l'art. 2 Cost., perche` la norma tutela i diritti collegati inviolabili a specifiche norme costituzionali concernenti singoli diritti e garanzie; con l'art. 3 Cost. perche` l'autodifesa e` vietata a tutti (eccettuati gli imputati di reati c.d. bagatellari); con l'art. 21 Cost. perche` la liberta` di manifestazione del pensiero nel processo penale assume i contenuti e i limiti propri delle esigenze della difesa e come tale e` pienamente garantita.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. 0
art. 6 n.3 lett.c
patto internazionale dei diritti civili e politici
n. 0
art. 14 n.3 lett.d