Sentenza 189/1980 (ECLI:IT:COST:1980:189)
Massima numero 9970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
16/12/1980; Decisione del
16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 189/80 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERIODO DI PROVA - INDENNITA' DI ANZIANITA' - NON SPETTANZA AL LAVORATORE ASSUNTO CON PATTO DI PROVA IN CASO DI RECESSO DURANTE IL SUDDETTO PERIODO - RICONSIDERAZIONE DELLA QUESTIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 189/80 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERIODO DI PROVA - INDENNITA' DI ANZIANITA' - NON SPETTANZA AL LAVORATORE ASSUNTO CON PATTO DI PROVA IN CASO DI RECESSO DURANTE IL SUDDETTO PERIODO - RICONSIDERAZIONE DELLA QUESTIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Il patto di prova inerisce ad un rapporto di lavoro nel quale al lavoratore, di regola professionalmente gia` formato, si chiede l'adempimento di normali prestazioni di lavoro, uguali, per quantita` e qualita`, a quelle fornite dagli altri lavoratori di pari giustificazione. Pertanto, le disposizioni di legge, le quali negano al lavoratore assunto in prova, nei casi di recesso durante il periodo di prova stesso, l'indennita` di anzianita`, lo pongono in una situazione ingiustamente deteriore rispetto al lavoratore assunto a tempo indeterminato e violano, in quanto prive di razionale giustificazione, il principio di uguaglianza, di cui all'art.3, comma primo, Cost. E' percio' illegittimo costituzionalmente per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 2096, comma terzo, c.c. nella parte in cui non riconosce il diritto all'indennita` di anzianita`, di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c., al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. - cfr. SS. nn. 204/1976, 66/1963, 3/1957, 81/1969, 35/1965, 194/1970, 129/1976.
Il patto di prova inerisce ad un rapporto di lavoro nel quale al lavoratore, di regola professionalmente gia` formato, si chiede l'adempimento di normali prestazioni di lavoro, uguali, per quantita` e qualita`, a quelle fornite dagli altri lavoratori di pari giustificazione. Pertanto, le disposizioni di legge, le quali negano al lavoratore assunto in prova, nei casi di recesso durante il periodo di prova stesso, l'indennita` di anzianita`, lo pongono in una situazione ingiustamente deteriore rispetto al lavoratore assunto a tempo indeterminato e violano, in quanto prive di razionale giustificazione, il principio di uguaglianza, di cui all'art.3, comma primo, Cost. E' percio' illegittimo costituzionalmente per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 2096, comma terzo, c.c. nella parte in cui non riconosce il diritto all'indennita` di anzianita`, di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c., al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. - cfr. SS. nn. 204/1976, 66/1963, 3/1957, 81/1969, 35/1965, 194/1970, 129/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte