Sentenza 233/2020 (ECLI:IT:COST:2020:233)
Massima numero 42800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
21/10/2020; Decisione del
21/10/2020
Deposito del 09/11/2020; Pubblicazione in G. U. 11/11/2020
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Completamento di opere edilizie realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo - Violazione dei principi fondamentali statali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Completamento di opere edilizie realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo - Violazione dei principi fondamentali statali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 47 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, che consente, al verificarsi delle condizioni indicate, il completamento delle opere edilizie in caso di interventi realizzati in assenza o difformità del titolo edilizio. La norma impugnata dal Governo - che sostituisce l'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, riproducendone sostanzialmente il contenuto - contrasta con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di governo del territorio agli artt. 31 e 34 t.u. edilizia. Essa, infatti, configura il completamento delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo quale esito ordinario della realizzazione di tale opera, invertendo il rapporto fra "regola" (la demolizione) ed "eccezione" (le misure alternative alla demolizione), delineato dal legislatore statale, contraddicendo altresì la scelta fondamentale espressa da quest'ultimo di sanzionare - con l'obbligo della rimozione degli interventi abusivi e di ripristino dell'ordinato assetto del territorio - le più gravi violazioni della normativa urbanistico-edilizia, in ragione della entità del pregiudizio arrecato all'interesse pubblico. (Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2019 e n. 140 del 2018).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 47 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, che consente, al verificarsi delle condizioni indicate, il completamento delle opere edilizie in caso di interventi realizzati in assenza o difformità del titolo edilizio. La norma impugnata dal Governo - che sostituisce l'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, riproducendone sostanzialmente il contenuto - contrasta con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di governo del territorio agli artt. 31 e 34 t.u. edilizia. Essa, infatti, configura il completamento delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo quale esito ordinario della realizzazione di tale opera, invertendo il rapporto fra "regola" (la demolizione) ed "eccezione" (le misure alternative alla demolizione), delineato dal legislatore statale, contraddicendo altresì la scelta fondamentale espressa da quest'ultimo di sanzionare - con l'obbligo della rimozione degli interventi abusivi e di ripristino dell'ordinato assetto del territorio - le più gravi violazioni della normativa urbanistico-edilizia, in ragione della entità del pregiudizio arrecato all'interesse pubblico. (Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2019 e n. 140 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
29/06/2018
n. 11
art. 47
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte