Sentenza 189/1980 (ECLI:IT:COST:1980:189)
Massima numero 15124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
16/12/1980; Decisione del
16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 189/80 E. (ORDINANZA PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 16 GENNAIO 1980) GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TERMINE - NATURA PERENTORIA E CONGRUITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE - INAMMISSIBILITA' DI COSTITUZIONE TARDIVA.
SENT. 189/80 E. (ORDINANZA PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 16 GENNAIO 1980) GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TERMINE - NATURA PERENTORIA E CONGRUITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE - INAMMISSIBILITA' DI COSTITUZIONE TARDIVA.
Testo
Come la Corte ha gia' avuto occasione di ribadire, il termine previsto per la costituzione delle parti nel giudizio avanti alla Corte costituzionale ha natura perentoria in considerazione del fatto che l'inutile decorso di esso ha influenza nell'ulteriore svolgimento del giudizio, consentendo che la decisione possa essere assunta in camera di consiglio invece che in udienza pubblica; la congruita' del termine previsto, e' tale da garantire la effettivita' del diritto di difesa anche in considerazione del fatto che la decorrenza di esso dipende da un evento certo (pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica) facilmente conoscibile dalle parti interessate. (Inammissibilita', per tardivita', della costituzione, nel giudizio di legittimita' costituzionale cui si riferisce la sentenza n. 189/1980, del Sig. Spedicato Giuseppe). - S. 141/1970 e 166/1972.
Come la Corte ha gia' avuto occasione di ribadire, il termine previsto per la costituzione delle parti nel giudizio avanti alla Corte costituzionale ha natura perentoria in considerazione del fatto che l'inutile decorso di esso ha influenza nell'ulteriore svolgimento del giudizio, consentendo che la decisione possa essere assunta in camera di consiglio invece che in udienza pubblica; la congruita' del termine previsto, e' tale da garantire la effettivita' del diritto di difesa anche in considerazione del fatto che la decorrenza di esso dipende da un evento certo (pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica) facilmente conoscibile dalle parti interessate. (Inammissibilita', per tardivita', della costituzione, nel giudizio di legittimita' costituzionale cui si riferisce la sentenza n. 189/1980, del Sig. Spedicato Giuseppe). - S. 141/1970 e 166/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 3