Sentenza 191/1980 (ECLI:IT:COST:1980:191)
Massima numero 9355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  16/12/1980;  Decisione del  16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 191/80. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLA REGIONE VENETO - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI DEPOSITO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE (DIECI GIORNI) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Il termine di dieci giorni previsto per il deposito del ricorso nei giudizi in via principale (promossi dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome) ha carattere perentorio e pertanto la sua inosservanza comporta la inammissibilita` del ricorso. - cfr. SS. nn. 15/1967 e 30/1973. Ord. n. 109/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32