Sentenza 191/1980 (ECLI:IT:COST:1980:191)
Massima numero 9355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
16/12/1980; Decisione del
16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 191/80. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLA REGIONE VENETO - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI DEPOSITO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE (DIECI GIORNI) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 191/80. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLA REGIONE VENETO - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI DEPOSITO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE (DIECI GIORNI) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Il termine di dieci giorni previsto per il deposito del ricorso nei giudizi in via principale (promossi dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome) ha carattere perentorio e pertanto la sua inosservanza comporta la inammissibilita` del ricorso. - cfr. SS. nn. 15/1967 e 30/1973. Ord. n. 109/1975.
Il termine di dieci giorni previsto per il deposito del ricorso nei giudizi in via principale (promossi dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome) ha carattere perentorio e pertanto la sua inosservanza comporta la inammissibilita` del ricorso. - cfr. SS. nn. 15/1967 e 30/1973. Ord. n. 109/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32