Ordinanza 194/1980 (ECLI:IT:COST:1980:194)
Massima numero 15379
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
16/12/1980; Decisione del
16/12/1980
Deposito del 22/12/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
15378
Titolo
ORD. 194/80 B. EDILIZIA ED URBANISTICA - ALLOGGI APPARTENENTI AGLI IACP - CESSIONE IN PROPRIETA' - ABROGAZIONE DELLA PRECEDENTE NORMATIVA STATUENTE PREZZI NOTEVOLMENTE INFERIORI A QUELLI DI MERCATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA DELL'ACCESSO DEL RISPARMIO POPOLARE ALLA PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 194/80 B. EDILIZIA ED URBANISTICA - ALLOGGI APPARTENENTI AGLI IACP - CESSIONE IN PROPRIETA' - ABROGAZIONE DELLA PRECEDENTE NORMATIVA STATUENTE PREZZI NOTEVOLMENTE INFERIORI A QUELLI DI MERCATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA DELL'ACCESSO DEL RISPARMIO POPOLARE ALLA PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La garanzia costituzionale di cui all'art. 47 Cost., segna un indirizzo di politica economica e sociale tendente ad incoraggiare il risparmio popolare, la cui portata non puo' ovviamente estendersi al punto da rendere necessaria la cessione di immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato e quindi, in definitiva, a carico della collettivita'. E' da escludersi, pertanto, che l'art. 27, primo comma, legge 8 agosto 1977, n. 513 contrasti con l'art. 47 Cost., per avere abrogato la precedente normativa statuente prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 sollevata in riferimento all'art. 47 Cost.).
La garanzia costituzionale di cui all'art. 47 Cost., segna un indirizzo di politica economica e sociale tendente ad incoraggiare il risparmio popolare, la cui portata non puo' ovviamente estendersi al punto da rendere necessaria la cessione di immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato e quindi, in definitiva, a carico della collettivita'. E' da escludersi, pertanto, che l'art. 27, primo comma, legge 8 agosto 1977, n. 513 contrasti con l'art. 47 Cost., per avere abrogato la precedente normativa statuente prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 sollevata in riferimento all'art. 47 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte