Sentenza 1/1981 (ECLI:IT:COST:1981:1)
Massima numero 11599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
22/01/1981; Decisione del
22/01/1981
Deposito del 28/01/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11600
Titolo
SENT. 1/81 A. PROVE - PROVA TESTIMONIALE - ASTENSIONE DEI TESTIMONI - MANCATA PREVISIONE DEL DIRITTO DEL GIORNALISTA E DELL'EDITORE DI ASTENERSI DAL TESTIMONIARE - CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 1/81 A. PROVE - PROVA TESTIMONIALE - ASTENSIONE DEI TESTIMONI - MANCATA PREVISIONE DEL DIRITTO DEL GIORNALISTA E DELL'EDITORE DI ASTENERSI DAL TESTIMONIARE - CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La situazione del giornalista, per il quale non e` previsto il diritto di astenersi dal deporre in giudizio, non e` eguale e neppur latamente omogenea a quella di altri professionisti, cui tale diritto e` attribuito, sussistendo differenze di carattere strutturale e temporale: strutturalmente, il segreto giornalistico protegge la sola fonte e non anche la notizia che e' cconsegnata al giornalista perche` la divulghi; funzionalmente, i segreti dei professionisti contemplati dall'art. 351 c.p.p. mirano a tutelare la riservatezza e gli interessi fondamentali costituzionalmente garantiti delle persone che forniscono la notizia per lo svolgimento della prestazione richiesta al professionista. Nemmeno e` possibile l'assimilazione piena con il segreto di polizia ex art. 349 c.p.p.; non perche` gli interessi tutelati sono diversi, ma perche` sulla disciplina del segreto di polizia e` vietata l'acquisizione delle notizie di cui non si intende rivelare la fonte mentre nel caso del giornalista la fonte e` pero` stata divulgata.
La situazione del giornalista, per il quale non e` previsto il diritto di astenersi dal deporre in giudizio, non e` eguale e neppur latamente omogenea a quella di altri professionisti, cui tale diritto e` attribuito, sussistendo differenze di carattere strutturale e temporale: strutturalmente, il segreto giornalistico protegge la sola fonte e non anche la notizia che e' cconsegnata al giornalista perche` la divulghi; funzionalmente, i segreti dei professionisti contemplati dall'art. 351 c.p.p. mirano a tutelare la riservatezza e gli interessi fondamentali costituzionalmente garantiti delle persone che forniscono la notizia per lo svolgimento della prestazione richiesta al professionista. Nemmeno e` possibile l'assimilazione piena con il segreto di polizia ex art. 349 c.p.p.; non perche` gli interessi tutelati sono diversi, ma perche` sulla disciplina del segreto di polizia e` vietata l'acquisizione delle notizie di cui non si intende rivelare la fonte mentre nel caso del giornalista la fonte e` pero` stata divulgata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte