Sentenza 1/1981 (ECLI:IT:COST:1981:1)
Massima numero 11600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  22/01/1981;  Decisione del  22/01/1981
Deposito del 28/01/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11599


Titolo
SENT. 1/81 B. PROVE - PROVA TESTIMONIALE - ASTENSIONE DEI TESTIMONI - MANCATA PREVISIONE DEL DIRITTO DEL GIORNALISTA E DELL'EDITORE DI ASTENERSI DAL TESTIMONIARE - CONTRASTO CON L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
Pur dovendosi riconoscere il rilievo costituzionale della librta` di cronaca (comprensiva della acquisizione delle notizie) e della liberta` di informazione quale risvolto privo della manifestazione del pensiero, nonche` il ruolo svolto dalla stampa come strumento essenziale di quelle liberta`, l'interesse protetto dall'art. 21 Costituzione non puo` dirsi in astratto superiore a quello parimenti fondamentale della giustizia e quindi nel conflitto tra tali due valori deve essere il legislatore, nella sua discrezionalita`, a realizzare la ragionevole ed equilibrata composizione degli opposti interessi. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, l. 3 febbraio 1963 n. 69, 348, secondo comma e 351 c.p.p., nella parte in cui esclude il giornalista dall'esenzione di testimoniare e dell'art. 372 c.p. nella parte in cui punisce chi avendo diffuso notizie attraverso la stampa e altri mezzi di comunicazione si rifiuta di deporre sulla fonte di quelle notizie, in riferimento all'art. 21 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte