Sentenza 2/1981 (ECLI:IT:COST:1981:2)
Massima numero 11385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  22/01/1981;  Decisione del  22/01/1981
Deposito del 28/01/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11386  11387


Titolo
SENT. 2/81 A. PROCESSO CIVILE - CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO COMPENSI - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - LEGGE 1 DICEMBRE 1956 N. 1426 ARTT. 2, 3 E 4 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 3 COST. - PRECEDENTE SENTENZA DI INFONDATEZZA (N. 88 DEL 1970) E ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA (N. 69 DEL 1979) - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956 n. 1426 (recante norme sulla liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio) sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 3, primo comma Cost., per il dubbio che i compensi previsti dalle norme impugnate siano inadeguati alla qualita` e quantita` della prestazione e determinino un'ingiustificata disparita` retributiva a danno dei consulenti d'ufficio in raffronto con i consulenti tecnici di parte e con gli altri ausiliari del giudice il cui compenso non e` disciplinato dalla legge impugnata. Tale questione e` gia` stata dichiarata non fondata con sentenza n. 88 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanza n. 69 del 1979. - Cfr. sent. n. 88 del 1970; ord. n. 69 del 1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte