Sentenza 2/1981 (ECLI:IT:COST:1981:2)
Massima numero 11386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  22/01/1981;  Decisione del  22/01/1981
Deposito del 28/01/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11385  11387


Titolo
SENT. 2/81 B. PROCESSO CIVILE - CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO - COMPENSI - PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DI CUI ALL'ART. 53 COST. - INAPPLICABILITA' A PRESTAZIONI DI FARE COME QUELLE DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il principio della capacita` contributiva, contenuto nell'art. 53 Cost., non puo` trovare applicazione riguardo a prestazioni di "facere" come quelle degli ausiliari del giudice che non hanno palesemente alcuna attinenza con gli obblighi tributari. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956 n. 1426 sollevata, con riferimento all'art. 53, primo comma, Cost., per il dubbio che l'inadeguatezza dei compensi dei consulenti tecnici d'ufficio possa determinare a loro carico un onere di concorrere alle spese pubbliche senza riguardo alla loro capacita` contributiva).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte